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Legge regionale 23 marzo 1981, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 23 Marzo 1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 15 del 23 Marzo 1981
Istituzione dei servizi di mensa per le esigenze del funzionamento della Regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 25/03/1981


ARTICOLO 1

1. La Regione dispone per le esigenze del suo funzionamento servizi di mensa.

2. Per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli Uffici, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, stipula speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l' organizzazione dei servizi ed i costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato.

ARTICOLO 2

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata
 
- per l' anno 1981 - la spesa di lire 160.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al cap. 355 (Titolo I - sez I - rubrica IV - categoria 4 - tipo 1.1 - settore 1) di nuova istituzione nel bilancio dell' anno suddetto, denominato: " Spese per il servizio di mensa per il funzionamento della Regione".

2. A tale onere si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1981 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d' ordine 2). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni a norma dell' art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. Per gli anni successivi l' entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale 1981- 83, settore I, programma 2, progetto B.