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Legge regionale 4 maggio 1981, n. 24


LEGGE REGIONALE n.24 del 4 Maggio 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 24 del 4 Maggio 1981 (1)
Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 06/05/1981


ARTICOLO UNICO

1. Per ciascuno degli anni 1981- 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da destinare al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole ed associate e loro cooperative e consorzi, da concedere ai sensi e con le procedure della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 come modificata con leggi regionali 24 aprile 1975, n. 23, e 10 agosto 1977, n. 43.

2. La somma relativa all' anno 1981 è iscritta, per lire 800.000.000 in termini di competenza e per lire 300 milioni in termini di cassa, al cap. 8000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli dell' Umbria", e ad essa si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio suddetto (Elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d' ordine 4).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell' articolo 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.

4. Gli interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981/ 1983, al secondo settore, quinto programma, progetto A/ 1.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17, art. 19, comma 2