ARTICOLO UNICO
1.
Per ciascuno degli anni 1981- 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da destinare al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole ed associate e loro cooperative e consorzi, da concedere ai sensi e con le procedure della
legge regionale 30 giugno 1973, n. 30
come modificata con leggi regionali 24 aprile 1975, n. 23, e 10 agosto 1977, n. 43.
2.
La somma relativa all' anno 1981 è iscritta, per lire 800.000.000 in termini di competenza e per lire 300 milioni in termini di cassa, al cap. 8000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli dell' Umbria", e ad essa si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio suddetto (Elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d' ordine 4).
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell' articolo 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.
4.
Gli interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981/ 1983, al secondo settore, quinto programma, progetto A/ 1.