ARTICOLO 2
1.
Nel bilancio regionale dell' esercizio 1981 è iscritta la quota di lire 2 miliardi in termini di competenza e di lire 1 miliardo in termini di cassa al cap. 6505 di nuova istituzione denominato: " Costruzione di un edificio da destinare a sede unica degli uffici di Perugia della Amministrazione regionale".
2.
A tale onere si fa fronte con la disponibilità prevista nel fondo globale di cui al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1981, n. d' ordine 1).
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale dell' esercizio 1981, a norma dell' art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.
4.
Per gli anni successivi le quote della spesa di cui all' art. 1, destinate a gravare sui relativi esercizi, saranno determinate con legge di bilancio, ai sensi dell' art. 5, quarto comma, della legge regionale di contabilità suddetta entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1981/ 1983 nel settore I, programma 2, progetto 1.