ARTICOLO 1
1.
Per l' anno 1981 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 500.000.000 per gli interventi della Regione dell' Umbria a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980, previsti dalla
legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71
.
2.
La somma di cui al comma precedente è iscritta al cap. 2880 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1981 e ad essa si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 9790 " Rate ammortamento di mutui passivi" e con l' utilizzo di quota del " fondo a calcolo" indicato nella tabella H allegata al bilancio predetto.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per iscrivere nello stesso capitolo le somme affluite alla cassa regionale a titolo di contributi di enti e privati a favore delle popolazioni di cui al primo comma.
4.
Al bilancio pluriennale 1981- 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA anno 1981:
Settore 5 - Programma 1 progetto C/ 4: in aumento L. 500.000.000
Settore 1 - Programma 4 progetto 1/ 1: In diminuz. L. 500.000.000
ARTICOLO 2
1.
Il limite annuale individuale fissato dall'
art. 18 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fino ad un massimo di 500 ore per l' anno 1981, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone del Meridione colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, con i limiti indicati nel
secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28
.
2.
Al personale suddetto è , altresì , esteso l' aumento dell' indennità di missione previsto dall' art. 15 del DL 5 dicembre 1980, n. 799.
3.
All' onere per le competenze suddette si fa fronte con lo stanziamento di cui al precedente articolo.