ARTICOLO UNICO
1.
Dopo il primo comma dell' art. 2 è inserito il seguente comma: "
Qualora il trasgressore abbia effettuato il pagamento ai sensi della
legge 24 dicembre 1975, n. 706
o abbia comunque pagato la sanzione e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, gli viene rimessa la sanzione amministrativa della confisca delle reti e degli attrezzi di pesca, purchè gli stessi siano consentiti dalla legge vigente sul territorio regionale
".