ARTICOLO UNICO
1.
Dopo il sesto comma, art. 7 della legge regionale, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 236 del 27 maggio 1981, sono aggiunti i seguenti due commi: "
La determinazione dei contributi è effettuata distintamente per ogni categoria di immobili di cui ai precedenti punti 1 e 2 del secondo comma del presente articolo. I contributi di cui al presente articolo sono calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, complessivamente determinata per le singole categorie con riguardo a tutte le proprietà , anche pro - quota, di ciascun avente diritto site nello stesso Comune
".