ARTICOLO 1
1.
Per l' esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa per interventi di manutenzione delle opre di bonifica.
2.
Alla concessione delle provvidenze provvede la Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.
3.
Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l' esercizio 1981 al cap. 3772 di nuova istituzione( tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 5, tipo 21, sett. 10), denominato: Spese per la realizzazione di opere di bonifica" .
ARTICOLO 2
1.
All' onere complessivo di lire 150.000.000 necessario per l' attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del bilancio per l' esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d' ordine 5).
2.
Al predetto bilancio sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Cap. 3772 Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
totale spesa Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
In diminuzione
- Cap. 9710 Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
3.
Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981- 1983 al II settore, II programma, progetto 4.
ARTICOLO 3
1.
Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio, a norma dell' art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.