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Legge regionale 1° luglio 1981, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 1 Luglio 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 41 del 1 Luglio 1981 (1)
Programma di nuove località da sottoporre a tutela ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 08/07/1981


ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge incentiva le attività inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 :

a) consentendo alla Giunta regionale di predisporre le basi conoscitive fondamentali e la strumentazione tecnico - scientifica preliminare alla gestione della tutela delle risorse ambientali della Regione;

b) sostenendo e incentivando le attività di tutela subdelegate ai Comuni ed ai Consorzi mediante la predisposizione da parte delle strutture tecnico regionali competenti di metodologie, criteri e analisi specifiche per i compiti definiti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il finanziamento stanziato con la presente legge verrà attivato dalla Giunta regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle priorità emergenti a livello regionale.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. Per l' attuazione delle presente legge è autorizzata, per l' anno 1981 la spesa di lire 20.000.000 con iscrizione, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 5808, di nuova istituzione, denominato: " Spese per la individuazione di nuove località da sottoporre a tutela ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 " ( tit. 1, sez. 10, rubr. 50, categ. 4 sett. 27, tipo 1- 1). All' onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale del cap. 9700 (elenco n. 4, n. d' ordine 12, allegato al bilancio 1981).

2. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
- Cap. 5808 Competenza L. 20.000.000 Cassa L. 20.000.000
 
In diminuzione
 
- Cap. 9700 Competenza L. 20.000.000 Cassa L. 20.000.000

3. Per gli anni dal 1982 in poi, le autorizzazioni di spesa inerenti alla presente legge saranno disposte con legge di bilancio a norma dell' art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale della Regione (IV settore, III programma, progetto A).


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 16, art. 3