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Legge regionale 30 luglio 1981, n. 45


LEGGE REGIONALE n.45 del 30 Luglio 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 45 del 30 Luglio 1981 (1)
Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Contributi per l'acquisto e collocamento di tassametri e colorazione della carrozzeria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 03/08/1981


ARTICOLO 1

1. Ai titolari di licenza comunale per il servizio pubblico da piazza, che risultino proprietari degli autoveicoli, è concesso un contributo per acquisto e collocamento del tassametro sugli autoveicoli stessi.

2. Il contributo, commisurato al trentotto per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, non potrà , comunque, superare l' importo di 300.000 lire per apparecchio installato, semprechè l' installazione sia resa obbligatoria dalle norme di cui all'articolo 105 del RD 8 dicembre 1933, n. 1740, richiamato dall' art. 145 del TU approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393 .

3. Il tassametro, installato con i contributi di cui al comma precedente, non può essere rimosso dall'autoveicolo senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 2

1. Per rendere più agevole da parte del pubblico la identificazione degli autoveicoli in servizio da piazza, è concesso ai titolari di licenze comunali, di cui al precedente art. 1, che intendano verniciare il proprio autoveicolo in fondo bianco per il tetto e in fondo bleu per la rimanente carrozzeria, un contributo di lire 150.000.

ARTICOLO 3

1. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono ammissibili anche per autoveicoli nuovi di fabbrica, il cui acquisto non si verifichi oltre la data del 31 dicembre 1981, semprechè siano conformi a quanto stabilito con la presente legge.

2. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono ammissibili anche per gli autoveicoli acquistati non anteriormente alla data dell' 1 gennaio 1979.

ARTICOLO 4

1. L' assegnazione dei contributi e le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e 3 della presente legge sono delegate ai Consorzi per i servizi di trasporto pubblico, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 .

2. I contributi di cui alla presente legge sono destinati alla regolare prosecuzione del servizio pubblico da piazza e possono essere accordati solo a coloro che, all' atto della liquidazione dei contributi, risultino legittimamente esercenti del servizio stesso.

3. La liquidazione dei contributi ai richiedenti avviene a cura dei Consorzi per i servizi di trasporto pubblico, in base alle spese effettivamente sostenute e documentate e corredate dei necessari riferimenti di individuazione degli autoveicoli e dei tassametri.

4. La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata ai suddetti Consorzi non oltre la data del 31 gennaio 1982.

5. Qualora i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti i Consorzi suddetti e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

ARTICOLO 5

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzato, per l' anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico del cap. 7405 di nuova istituzione nel bilancio per l' installazione dei tassametri nelle autovetture in servizio pubblico da piazza e per la verniciatura delle medesime" . Tit. 2; Sez. 9; Rubr. 35; Categ. 3, Settore 18; Tipo 2.1).

2. All' onere suddetto si fa fronte con la seguente variazione di bilancio:
 
PARTE SPESA
 
in aumento
 
Cap. 7405 competenza L. 60.000.000, cassa L. 60.000.000
 
in diminuzione
 
Cap. 6121 (fondo globale - elenco n. 3 allegato al bilancio n. d' ordine 3) competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000
 
Cap. 9790 (mediante utilizzo di quota del fondo a calcolo di cui all' elenco H allegato al bilancio 1981) competenza L. 40.000.000, cassa L. 40.000.000
 
Totale: competenza L. 60.000.000, cassa L. 60.000.000

ARTICOLO 6

1. Lo stanziamento di cui al precedente art. 5 è così ripartito:

A) per acquisto e collocamento tassametri negli autoveicoli:
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Perugino L. 24.050.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Ternano L. 7.320.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della Valnerina L. 8.630.000

B) per colorazione autoveicoli:
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Perugino L. 12.025.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Ternano L. 3.660.000
 
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della Valnerina L. 4.315.000


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. v)