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Legge regionale 30 luglio 1981, n. 46


LEGGE REGIONALE n.46 del 30 Luglio 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 46 del 30 Luglio 1981 (1)
Proroga della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 : Provvidenze per il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate e consorziate.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 03/08/1981


ARTICOLO 1

1. L' efficacia delle norme di cui ai Titoli I, III, IV e V della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 - è prorogata al 31 dicembre 1981.

ARTICOLO 2

1. L' art. 3 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 è sostituito dal seguente: " Art. 3 - Quota interesse a carico beneficiario. 1. Il tasso di interesse da porre a carico della impresa artigiana è pari alla differenza tra il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui finanziamenti a favore della impresa arigiana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni e quello a carico della Regione fissato nella misura dell' 8 per cento ".

ARTICOLO 3

1. Nell' art. 4 secondo comma punto c) della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 sono soppresse le parole: " il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall' effettiva erogazione ".

ARTICOLO 4

1. Al secondo comma dell' art. 14 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , è aggiunto il seguente periodo: " che non potrà superare i 24 mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata ".

ARTICOLO 5

1. Le convenzioni di cui agli artt. 4 e 14 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , già stipulate con gli Istituti abilitati al credito artigiano, si intendono confermate con le modifiche previste dagli articoli della presente legge.

ARTICOLO 6

1. All' art. 19 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , dopo le parole: " sul provvedimento di concessione ovvero ", sono aggiunte le seguenti: " , accertata l' effettiva destinazione. "

ARTICOLO 7

1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 550.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti al Titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, con iscrizione al cap. 5580 del bilancio 1981 denominato: "Contributo della Regione per il pagamento degli interessi sul credito di esercizio alle imprese artigiane". A tale onere si fa fronte con quote della disponibilità del Fondo globale di cui al capitolo 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d' ordine 7);

b) L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti al Titolo III della legge regionale 24 agosto 176, n. 35, con iscrizione al cap. 5600 del bilancio 1981 denominato: "Contributi per il pagamento degli interessi sul credito di esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia". A tale onere si fa fronte con quota della disponibilità del Fondo globale indicato alla precedente lettera a).

2. Sono confermate le autorizzazioni di spesa date per l' anno 1981 con l' art. 4 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16, relativamente agli stanziamenti dei capitoli 5620 per lire 40.000.000, 9460 per lire 100.000.000 e 9480 per lire 25.000.000.

3. E' autorizzato, per l' anno 1981, l' ulteriore stanziamento di lire 29.480.000 in termini di competenza e di cassa, da assegnare alla Provincia di Terni a copertura della maggiore spesa sostenuta negli anni 1980 e precedenti per il concorso nel pagamento degli interessi sul credito di esercizio di cui al titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35. La detta somma viene iscritta nel cap. 5580 e ad essa si fa fronte con la disponibilità del Fondo globale indicata alla lettera a) del presente articolo.

4. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
in aumento
 
Cap. 5580 Competenza L. 579.480.000, Cassa L. 579.480.000
 
Cap. 5600 Competenza L. 250.000.000, Cassa L. 250.000.000
 
Totale Competenza L. 829.480.000, Cassa L. 829.480.000
 
in diminuzione
 
Cap. 9700 Competenza L. 829.480.000, Cassa L. 829.480.000

5. Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981/ 83 al III settore, 2º programma, progetto A).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 1 aprile 1985, n. 14, art. 31