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Legge regionale 12 agosto 1981, n.49


LEGGE REGIONALE n.49 del 12 Agosto 1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 49 del 12 Agosto 1981
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Assestamento del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1981 e reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1980.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 12/08/1981


ARTICOLO 1

1. L' avanzo finanziario dell' esercizio 1980 è accertato in lire 76.453.330.104 ed è destinato come segue:

a) lire 51.360.657.025 a fronte dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1981 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1980, a norma dell' art. 53, quarto e quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata ed integrata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 ;

b) lire 12.815.000.000 alla copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell' esercizio 1980 (tabella n. 5), in relazione al disposto di cui all' art. 26, quinto e sesto comma, della vigente legge regionale di contabilità sopra richiamata;

c) lire 12.277.673.079 per le maggiori o nuove spese e compensazioni di minori entrate autorizzate con la presente legge.

ARTICOLO 2

1. E' approvata la tabella n. 1 allegata alla presente legge relativa ai fondi di cui alla lettera a) del precedente articolo.

ARTICOLO 3

1. Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle 2) e 3) allegate alla presente legge.

ARTICOLO 4

1. Il contributo annuale a favore del Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 , è elevato - a decorrere dall' anno 1981 - a lire 40 milioni sia in termini di competenza che di cassa (cap. 130).

ARTICOLO 5

1. Per l' anno 1981 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.096 milioni in termini di competenza e di lire 500 milioni in termini di cassa per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole o associate e loro cooperative e consorzi, da concedere ai sensi e con le procedure previste dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 , come modificata con leggi regionali 24 aprile 1975, n. 23 e 10 agosto 1977, n. 43 e dall' art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5 (cap. 8000).

ARTICOLO 6

1. Per l' anno 1981 è autorizzata - a carico del cap. 7510 - la spesa di lire 400 milioni in termini di competenza e di lire 300 milioni in termini di cassa per gli interventi di ripristino delle opere di bonifica di cui all' art. 4, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 , danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

2. La quota di lire 296 milioni del predetto stanziamento di competenza è anticipata dalla Regione per conto dello Stato a norma dell' art. 308 secondo e terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Il relativo rimborso sarà introitato al cap. 1260 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale.

ARTICOLO 7

1. Per le finalità della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 5 - recante interventi straordinari a favore della proprietà coltivatrice - è autorizzata, per l' anno 1981, l' ulteriore spesa di lire 483 milioni sia in termini di competenza che di cassa, mediante iscrizione al cap. 8210.

ARTICOLO 8

1. Il fondo di solidarietà regionale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31 , è aumentato per il 1981, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 50 milioni (cap. 2860).

ARTICOLO 9

1. In attuazione dell' art. 16 del decreto - legge 28 febbraio 1981, n. 38 , sono disposte - per l' anno 1981 - le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
 
- Lire 419.611.500 in termini di competenza e di cassa, per l' espletamento delle funzioni assistenziali già esercitate dalla Regione ed attribuite ai Comuni con l' art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (capitolo 2640).
 
- Lire 577.369.500 in termini di competenza e di cassa per le finalità di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 , recante interventi per il diritto allo studio (cap. 925).

ARTICOLO 10

1. E' autorizzata, per l' anno 1981, in termini di competenza, l' ulteriore spesa di lire 150 milioni per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 63 (cap. 6645).

ARTICOLO 11

1. E' autorizzata per l' anno 1981, la maggiore spesa di lire 80 milioni in termini di competenza e di cassa per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 33 , recante norme per la diffusione nelle scuole di giornali e periodici (cap. 950).

ARTICOLO 12

1. Per le finalità di cui all' art. 10 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 16 , è autorizzata pe l' anno 1981, in termini di competenza e di cassa, l' ulteriore spesa di lire 120 milioni con iscrizione al cap. 5505 denominato: " Spese per la commercializzazione dei prodotti dell' artigianato e l' organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre".

ARTICOLO 13

1. Per il rimborso degli oneri connessi all' esercizio della delega conferita ai Comuni dall' art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 , in materia di interventi per l' artigianato è autorizzata, limitatamente all' anno 1981, la ulteriore spesa di lire 20 milioni sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 5599.

ARTICOLO 14

1. E' autorizzata per l' anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa aggiuntiva di lire 180 milioni a carico del cap. 4190 per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , in materia di caccia.

ARTICOLO 15

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1977, n. 49 - recante interventi per l' attività promozionale e pubblicitaria diretta all' incremento dei flussi turistici in Umbria è autorizzata, per l' anno 1981, l' ulteriore spesa di lire 100 milioni con iscrizione in termini di competenza e di cassa, al cap. 5350.

ARTICOLO 16

1. Limitatamente all' anno 1981, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 110 milioni in termini di competenza e di cassa per le finalità della legge regionale 28 novembre 1979, n. 62 (cap. 960).

ARTICOLO 17

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 3, primo comma, Lett. a), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli Enti locali.

2. E' approvato, ai sensi dell' art. 3, secondo comma, di tale legge, il programma delle opere da ammettere ai benefici suddetti (tabella n. 4).

3. La quota di lire 2.500 milioni sarà iscritta al capitolo 8900 del bilancio regionale dell' esercizio 1982 e ad essa si farà fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981/ 1983 al quarto settore, secondo programma, progetto B.

4. La differenza di lire 200 milioni è iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 8900 del bilancio 1981, con destinazione al Comune di Assisi quale contributo per opere pubbliche da realizzare in occasione delle celebrazioni dell' VIII Centenario della nascita di S. Francesco.

ARTICOLO 18

1. Per la esecuzione di lavori di pronto intervento nei comuni di cui all' allegata tabella n. 6, ai sensi degli artt. 24 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 , è autorizzata, per l' anno 1981, l' ulteriore spesa di lire 204 milioni con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. 9240.

ARTICOLO 19

1. Per l' anno 1981 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, l' ulteriore spesa di lire 100.000.000 con iscrizione sul cap. 5012, per le finalità della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 , recante la delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza.

ARTICOLO 20

1. Per l' anno 1981 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, l' ulteriore spesa di lire 70.000.000 a carico del cap. 1045, per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 , recante norme per lo sviluppo programmato dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse.

ARTICOLO 21

1. Il fondo globale iscritto al cap. 6210 dello stato di previsione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di lire 200.000.000. Pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell' elenco n. 2 allegato al bilancio, al n. d' ordine 3.

ARTICOLO 22

1. A norma di quanto disposto dall' art. 54, ultimo comma, della vigente legge regionale di contabilità , è autorizzata l' scrizione al cap. 6060, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento di lire 31.770.000 per il finanziamento di debiti riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro al data di chiusura dell' esercizio 1980 e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo 1981 (tabella n. 9).

ARTICOLO 23

1. Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è aumentato, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 120 milioni con destinazione al progetto di legge in corso concernente il contributo al Comune di Gualdo Cattaneo nella spesa per l' acquisto del Palazzo Antonimi da destinare a sede municipale.

2. Lo stanziamento di cui al comma precedente è aggiunto all' elenco n. 4 allegato al bilancio dell' esercizio 1981.

ARTICOLO 24

1. Il fondo globale iscritto al cap. 9170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è aumentato di lire 5.485 milioni in termini di competenza e di lire 2.541 milioni in termini di cassa con destinazione come segue:

a) quanto a lire 255.000.000 in termini di competenza e di cassa al progetto di legge in corso per il risanamento economico delle cooperative agricole;

b) quanto a lire 5.230.000.000 in termini di competenza e lire 2.286.000.000 in termini di cassa per provvedimenti in materia di agricoltura in attuazione della legge 1 luglio 1977, n. 403 .

2. Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono aggiunti nell' elenco n. 5 allegato al bilancio dell' esercizio 1981.

3. Quota dello stanziamento indicato alla lettera b) del primo comma è utilizzata quanto a lire 596 milioni per il finanziamento degli interventi disposti con l' art. 5 della presente legge e quanto a lire 483 milioni per il finanziamento degli interventi disposti con l' art. 7.

ARTICOLO 25

1. L' art. 15 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 - concernente l' autorizzazione all' assunzione di mutui per conseguire il pareggio finanziario del bilancio regionale dell' esercizio 1981 - è abrogato.

ARTICOLO 26

1. Alla copertura finanziaria delle maggiori spese autorizzate dalla presente legge si provvede con le variazioni di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 27

1. La tabella P allegata al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981 è sostituita come indicato nella tabella n. 7 allegata alla presente legge.

ARTICOLO 28

1. Al bilancio pluriennale 1981- 1983 sono apportate le variazioni indicate nell' allegata tabella n. 8.

ARTICOLO 29

1. Con separata legge sarà data attuazione al disposto dell' art. 12 del decreto - legge 28 maggio 1981, n. 246 , recante provvedimenti per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
tabella -

TABELLE OMISSIS