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Legge regionale 12 agosto 1981, n. 50


LEGGE REGIONALE n.50 del 12 Agosto 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 50 del 12 Agosto 1981 (1)
Interventi a favore dell'edilizia sportiva. Modifica alla legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 19/08/1981


ARTICOLO 1

1. Limitatamente all' anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni singoli o associati per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento, nel capoluogo e nelle frazioni, di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività  motorie di base a livello ricreativo ed amatoriale.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, e previo parere della competente commissione consiliare in misura non superiore alle percentuali della spesa ritenuta ammissibile, secondo la tabella A) allegata alla presente legge, e comunque non possono eccedere l' importo di lire 50.000.000 per ciascun intervento.

3. I contributi, nell' ambito del progetto generale presentato da ciascun Comune, in particolare quando trattasi di impianti sportivi multipli, possono essere concessi anche per uno stralcio funzionale.

4. Lo stralcio funzionale è indicato dal Comune richiedente il quale, nel caso specifico, presenterà  , contemporaneamente al certificato di inizio dei lavori, copia degli atti deliberativi inerenti la richiesta di mutuo necessario per finanziare il completamento dell' opera.

5. Il 50 per cento del contributo viene erogato su presentazione del certificato di inizio dei lavori; il restante 50 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei medesimi. Il certificato di inizio dei lavori deve essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. I contributi assegnati ai Comuni che non si atterranno alle disposizioni di cui al precedente comma sono revocati e riassegnati dalla Giunta regionale, applicando gli stessi criteri adottati per l' elaborazione del piano di riparto.

7. L' uso degli impianti costruiti, ampliati, ristrutturati, ammodernati con il contributo regionale, deve essere garantito a tutte le associazioni e società sportive presenti nel territorio sulla base di apposito regolamento approvato dall' ente beneficiario del contributo.

8. Le domande intese ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere inoltrate, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della stessa, al Presidente della Giunta regionale e corredate dalla documentazione prevista dall' art. 7, lett. A), della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 .

9. A tutte le richieste di contributo deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo.

10. Le domande carenti della documentazione prescritta e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo.

ARTICOLO 2

1. Fino all' entrata in vigore del piano regionale triennale di cui all' art. 3 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 , i contributi di cui all' art. 8 della legge citata sono assegnati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare.

ARTICOLO 3

1. Il termine di cui all' ultimo comma dell' art. 3 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 , è fissato al 31 dicembre 1981.

ARTICOLO 4

1. La spesa di cui al precedente art. 1è? imputata al cap. 6920 del bilancio 1981 denominato: " Contributi regionali per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione e l' ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico".

2. Ad essa si farà  fronte con riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap .6891 dello steso bilancio, per le finalità  della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
ALLEGATO 1: - Allegato (Titolo dedotto) TABELLA A) di cui all' art. 1

ARTICOLO 1
 
Per le opere il cui costo ammissibile è :
 
fino a lire 10.000.000 - 75 per cento
 
fino a lire 20.000.000 - 70 per cento
 
fino a lire 30.000.000 - 65 per cento
 
fino a lire 40.000.000 - 60 per cento
 
fino a lire 50.000.000 - 55 per cento
 
oltre a lire 50.000.000 - 50 per cento

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32, art. 18, comma 3