Atto abrogato
1. Il termine di cui al primo comma dell' art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 , è fissato al 1º gennaio 1983.
2. Fino al 31 dicembre 1982 si applicano le norme del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni e la legislazione regionale vigente.
Abrogata dalla L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, art. 15, comma 3