ARTICOLO UNICO
1.
Ai Membri del Comitato tecnico permanente di cui all'
art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21
- estranei all' Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
2.
All' onere conseguente si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 730 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.