ARTICOLO 1
1.
Il termine di cui all'
art. 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
, è prorogato fino a quarantacinque giorni dall' entrata in vigore della presente legge a favore degli aventi diritto che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge richiamata, con riguardo al trasferimento di parte del centro storico di Attigliano sulla base del progetto approvato con DPGR 7 agosto 1980, n. 708 e DPGR 3 ottobre 1980, n. 797.
ARTICOLO 2
1.
Il Comune di Attigliano, tenuto conto delle domande presentate dagli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 1, provvede ad integrare il progetto di massima di cui all'
art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
, già adottato con deliberazione del CC in data 27 dicembre 1979, n. 56, con particolare riguardo al punto g) di detto articolo.
2.
La deliberazione di cui al comma precedente è approvata dal Consiglio regionale.