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Legge regionale 1° settembre 1981, n. 64


Legge regionale n.64 del 1 settembre 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
Legge regionale n. 64 del 1 settembre 1981 (1)
Intervento finanziario ricorrente della Regione per la gestione del Museo Burri e per gli scavi archeologici della necropoli della Cannicella.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 09/09/1981


ARTICOLO 1

1. Al fine di favorire la gestione ordinaria del " Museo Burri", la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 30.000.000 a favore della " Fondazione Palazzo Albizzini - Collezione Burri", con sede in Città di Castello.

ARTICOLO 2

1. Al fine di contribuire in maniera ricorrente alle spese per gli scavi archeologici della necropoli etrusca della Cannicella, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 30.000.000 a favore della " Fondazione per il Museo C. Faina", con sede in Orvieto.

ARTICOLO 3

1. I contributi di cui agli articoli precedenti sono erogati entro il 31 marzo di ogni anno previa presentazione da parte dei Consiglio di amministrazione delle Fondazioni di una relazione sull' attività svolta e la gestione dei finanziamenti concessi.

ARTICOLO 4

1. L' onere complessivo annuo di lire 60.000.000 previsto per l' attuazione della presente legge è imputato, per gli anni dal 1981 in poi, al cap. 1005, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: " Contributo annuo regionale per la gestione del Museo Burri di Città di Castello e per gli scavi archeologici della necropoli della Cannicella in Orvieto" (tit. 1, sez. VI, rubr. 12, cat. 5, set. 6, tipo 1.1.); e ad esso si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 960, di cui alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 62 .

2. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
 
Parte spesa
 
Variazioni in aumento:
 
- cap. 1005 L. 60.000.000
 
Variazioni in diminuzione:
 
- cap. 960 L. 60.000.000

ARTICOLO 5

Norma transitoria.

1. Per l' anno 1981, i contributi di cui agli artt. 1 e 2 sono erogati nei trenta giorni successivi all' entrata in vigore della presente legge.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 3 maggio 1990, n. 35, art. 25