ARTICOLO 1
1.
In conseguenza dei provvedimenti emanati il 29 luglio 1981 dal Governo per il contenimento della spesa pubblica, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A), B) e C) allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni sono apportate alla previsione dell' anno 1981 del bilancio pluriennale 1981- 1983.
ARTICOLO 2
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all' importo complessivo di lire 7.800 milioni, per una durata massima di anni trenta dal 1982 al 2011 ed entro il limite annuo di spesa di lire 1.660 milioni per oneri di ammortamento.
2.
A detta spesa si farà fronte, per il 1982 e 1983, con quota dello stanziamento appositamente previsto nel bilancio pluriennale 1981/ 83, al primo settore, quarto programma, progetto A) (cap. 9790).
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico, al parziale finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei terreni collinari e montani previsti dall'
art. 4 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44
.