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Legge regionale 27 ottobre 1981, n. 72


LEGGE REGIONALE n.72 del 27 Ottobre 1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 72 del 27 Ottobre 1981
Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento Comunitario 1760/ 78.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 60 del 04/11/1981


ARTICOLO 1

1. La presente legge è finalizzata a regolamentare l' intervento della Regione dell' Umbria nel finanziamento di progetti ammessi ai benefici del FEOGA (sezione orientamento) ai sensi del Regolamento Comunitario 1760 del 25 luglio 1978 concernente un' azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali definite montane o svantaggiate ai sensi della direttiva comunitaria 75/ 268 del Consiglio della CEE del 28 aprile 1975.

ARTICOLO 2

1. Possono beneficiare dell' intervento finanziario della Regione, in aggiunta a quello previsto e concesso dalla Comunità Europea ai sensi del Regolamento 1760/ 78 di cui al precedente articolo, progetti di investimento pubblici o privati volti alla realizzazione o al potenziamento di impianti di distribuzione della energia elettrica; alla realizzazione o al potenziamento di impianti di adduzione di acqua potabile, ivi comprese le opere complementari; alla creazione o al miglioramento di strade rurali destinate all'esercizio dell' agricoltura e della selvicoltura.

2. Le opere dovranno in ogni caso essere a prevalente interesse agricolo.

3. Verranno tuttavia prioritariamente ammesse a finanziamento iniziative di interesse pubblico proposte da Comuni, Comunità montane o Consorzi di bonifica o altri enti e volte a soddisfare le esigenze primarie di infrastrutture. Sono esclusi dall' intervento lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, salvo casi particolari ove, a seguito di accertate oggettive esigenze, si rendessero necessarie opere di ampliamento o modificazioni che comportino radicali trasformazioni.

4. Per gli interventi di elettrificazione la Giunta regionale è autorizzata a presentare programmi di intervento nell' ambito delle zone rurali definite svantaggiate ai sensi della direttiva 75/ 268 sopra citata ed a richiedere, quale beneficiario, il contributo comunitario previsto dal Regolamento 1760/ 78 . Per l' attuazione degli interventi suddetti si applicano le norme procedurali e le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 6 marzo 1975.

ARTICOLO 3

1. Il concorso regionale, erogato sotto forma di contributo in conto capitale, per i progetti che hanno conseguito il finanziamento comunitario, non potrà , in relazione a quanto stabilito dall' art. 12 del regolamento CEE 1760/ 78 , essere inferiore al 20 per cento; dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione finanziaria del beneficiario per un' aliquota pari almeno al 10 per cento.

ARTICOLO 4

1. Le richieste di finanziamento riferite al contributo comunitario ed a quello correlato regionale dovranno essere presentate, nella forma prescritta dal Regolamento Comunitario 2467 del 29 ottobre 1979, alla Giunta regionale della Regione dell' Umbria, presso il primo Dipartimento - Ufficio agricoltura - e dovranno pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno per tutta la validità del Regolamento medesimo e per far carico all' esercizio finanziario comunitario ed a quello regionale riferito all' anno successivo.

ARTICOLO 5

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l' attuazione della presente legge ed è autorizzata a trasmettere alla CEE, per il tramite del Ministero dell' agricoltura, i progetti secondo l' ordine prioritario in relazione a quanto stabilito al precedente art. 2, nonchè alla rispondenza delle singole iniziative ai criteri di cui al programma quadro approvato dal Consiglio regionale con atto n. 1409 del 28 dicembre 1979 e del correlato programma quadro nazionale approvato dalla Commissione comunitaria con decisione del 23 maggio 1980 , nell' ambito delle disponibilità finanziarie conseguibili in relazione all' armonica ripartizione, tra le Regioni, del finanziamento comunitario per il regolamento 1760/ 78 .

ARTICOLO 6

1. La concessione del finanziamento di cui alla presente legge, che potrà intervenire successivamente all' approvazione di ogni singolo progetto da parte della CEE, viene determinata dalla Giunta regionale, con proprio atto a seguito di istruttoria volta a determinare l' ammissibilità tecnico - economica dei singoli lavori e compiuta sulla base della progettazione esecutiva presentata da parte del beneficiario e corredata dalla relativa documentazione.

2. La concessione stessa è subordinata, per le opere di viabilità ed adduzione di acqua potabile, allo specifico impegno dei soggetti interessati o degli enti competenti nel cui ambito territoriale ricade l' opera, di assumere in carico le opere stesse al fine di assicurarne la successiva manutenzione.

3. La liquidazione del contributo regionale verrà effettuata previo accertamento della avvenuta esecuzione dei lavori, anche per stati di avanzamento, l' ultimo dei quali non inferiore al 20 per cento della spesa.

4. Su specifica richiesta del beneficiario è facoltà della Giunta regionale e tenute presentati le anticipazioni corrisposte dalla CEE ai sensi dell' art. 13 del Regolamento 1760/ 78 , concedere, all' atto della approvazione o successivamente, anticipazioni del contributo regionale.

5. Le anticipazioni, in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori e tenuto conto di quelli già realizzati, non potranno superare, di volta in volta, il 20 per cento del contributo regionale, fino ad un massimo dell' 80 per cento.

ARTICOLO 7

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa di lire 1.600 milioni in termini di competenza e di lire 530 milioni in termini di cassa con iscrizioni al cap. 7685, di nuova istituzione, denominato: " Contributi integrativi in conto capitale per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici del FEOGA (Sezione orientamento) ai sensi del Regolamento comunitario 1760 del 25 luglio 1978" ( Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 42 - Categ. 3 - Sett. 10 - Tipo 2.1.).

2. All' onere di cui al precedente comma si fa fronte come segue:
 
- quanto a lire 400 milioni mediante utilizzo
 
- ai sensi dell' art. 26, quinto e sesto comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
 
- della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l' esercizio 1980 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d' ordine 4);
 
- quanto a lire 1.200 milioni mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto allo stesso capitolo del bilancio per l' esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d' ordine 2).

3. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
Cap. 7685
 
in aumento Competenza L. 1.600.000.000 Cassa L. 530.000.000
 
Cap. 9710
 
- in diminuzione Competenza L. 1.200.000.000 Cassa L. 530.000.000
 
- utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio 1980 (art. 26, quinto e sesto comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 )
 
competenza L. 400.000.000 Cassa L. 0
 
Totale Competenza L. 1.600.000.000, cassa L. 530.000.000

4. L' intervento disposto dalla presente legge è previsto nel bilancio pluriennale 1981/ 1983 al secondo settore, primo programma, progetto 4.2.