ARTICOLO 2
1.
Il contributo fisso per il funzionamento dei gruppi consiliari previsto dall'
art. 2 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 47
,è altresì integrato da una quota pari al trattamento economico iniziale lordo mensile di un dipendente regionale di quinto livello qualora non si realizzi l' utilizzazione di tutte le unità previste dall' art. 1 della presente legge.