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Legge regionale 24 novembre 1981, n. 76


LEGGE REGIONALE n.76 del 24 Novembre 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 76 del 24 Novembre 1981 (1)
Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1973, n. 11; 21 gennaio 1976, n. 7 e 20 maggio 1980, n. 47.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 26/11/1981


ARTICOLO 1

1. Il quinto comma dell' art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11 , così come aggiunto dall' art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7 e modificato dall' art. 1 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 47 , è sostituito dal seguente: " I gruppi consiliari si avvalgono di assistenti in numero di due per ogni gruppo, quale che sia la sua consistenza numerica e di due ulteriori unità  per i gruppi che hanno più di sei consiglieri regionali ".

2. Nel caso di utilizzazione di dipendenti regionali, la scelta è effettuata nei limiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge o nelle qualifiche immediatamente inferiori.

ARTICOLO 2

1. Il contributo fisso per il funzionamento dei gruppi consiliari previsto dall' art. 2 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 47 ,è altresì integrato da una quota pari al trattamento economico iniziale lordo mensile di un dipendente regionale di quinto livello qualora non si realizzi l' utilizzazione di tutte le unità  previste dall' art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 3

1. Gli oneri per l' attuazione della presente legge graveranno sugli stanziamenti dei capp. 30 e 50 dei bilanci regionali degli anni 1981 e successivi.



ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - (Tabella Ristrutturata) Qualifiche e consistenza organica del personale regionale utilizzabile dai gruppi consiliari

Gruppi consiliari con meno di n. 6 Consiglieri: //
 
V livello, 1 unità ; //
 
VII livello, 1 unità.
 
Gruppi consiliari con più di n. 6 Consiglieri: //
 
IV livello, 1 unità ; //
 
V livello, 1 unità ; //
 
VI livello, 1 unità ; //
 
VII livello, 1 unità.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90, comma 1