ARTICOLO 1
1.
Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A), B) e C) allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
1.
Il contributo a favore del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES) di cui alla
legge regionale 29 ottobre 1979, n. 58
, è elevato, per l' anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 20.520.000, con destinazione al completamento dell' indagine particolare per la predisposizione dell' annuario merceologico dell' artigianato umbro (cap. 740).
ARTICOLO 3
1.
Per le finalità della
legge regionale 23 aprile 1980, n. 32
- recante norme per lo sviluppo programmato dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse - è autorizzata per l' anno 1981 l' ulteriore spesa di lire 20.000.000 con iscrizione sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1045.
ARTICOLO 4
1.
Il fondo regionale di solidarietà a favore di lavoratori emigrati e delle loro famiglie (cap. 2860) di cui alla
legge regionale 22 giugno 1979, n. 31
, è ulteriormente elevato, per l' anno 1981, di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.
ARTICOLO 5
1.
Per l' attività di formazione professionale di cui alla
legge regionale 25 agosto 1978, n. 47
, è autorizzata la maggiore spesa di lire 150.000.000 in termini di competenza per l' anno 1981 con iscrizione al cap. 2960.
ARTICOLO 6
1.
Per le finalità di cui alla
legge regionale 20 giugno 1979, n. 29
- recante contributi a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti - è autorizzata per l' anno 1981 l' ulteriore spesa di lire 25 milioni sia in termini di competenza che di cassa a carico del cap. 3780.
ARTICOLO 7
1.
Per l' espletamento delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza delegate alla Provincia di Perugia con
legge regionale 2 maggio 1980, n. 39
, è autorizzata, limitatamente all' anno 1981, l' ulteriore spesa di lire 200.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, a carico del cap. 5012.
ARTICOLO 8
1.
E' autorizzata per l' anno 1981, l' ulteriore spesa di lire 25.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per gli interventi previsti dalla
legge regionale 5 maggio 1976, n. 20
, concernente i provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo (cap. 5560).
ARTICOLO 9
1.
Per le finalità di cui alla
legge regionale 24 agosto 1976, n. 35
, recante provvidenze per il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, è autorizzata per l' anno 1981 sia in termini di competenza che di cassa, l' ulteriore spesa di lire 150.000.000 a carico del cap. 5580 e di lire 100.000.000 a carico del cap. 5600.
ARTICOLO 10
1.
A norma di quanto disposto dall' art. 54, terzo e quarto comma, della vigente legge regionale di contabilità , è autorizzato a carico del cap. 6060, sia in termini di competenza che di cassa, l' ulteriore stanziamento di lire 21.299.600 per il finanziamento di debiti riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio 1980 e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo 1981 (tab. D).
ARTICOLO 11
1.
Il fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, è ridotto dell'importo di lire 150.000.000 in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa per il finanziamento dell' attività di formazione professionale di cui al precedente art. 3, pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell' elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d' ord. 3.
2.
Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è ridotto dell'importo di lire 120.000.000 in termini di competenza e di cassa per il parziale finanziamento delle maggiori spese autorizzate a carico dei capp. 1045, 5300, 5580, 8900 e 3770. Pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell' elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d' ord. 7.
ARTICOLO 12
1.
Per le finalità della
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11
, è autorizzata per l' anno 1981 la spesa di lire 10.800.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 6710 " Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione di asili nido e di scuole materne".
ARTICOLO 13
1.
Per le finalità della
legge regionale 25 febbraio 1976, n. 9
, è autorizzata per l' anno 1981, la spesa di lire 309000.000 in termini di competenza e di cassa, a carico del cap. 6730 " Contributo per la costruzione e gestione degli asili nido comunali".
ARTICOLO 14
1.
Il contributo a favore dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) per l' anno 1981, previsto dalla
legge regionale 24 aprile 1975, n. 24
è aumentato di lire 1 miliardo e 500 milioni sia in termini di competenza che di cassa, con specifica destinazione al fondo per il rilascio di garanzie fidejussorie da parte dell'Ente suddetto (cap. 7820).
ARTICOLO 15
1.
Per gli interventi di elettrificazione rurale previsti dalla
legge regionale 6 marzo 1975, n. 10
, è autorizzata per l' anno 1981 la spesa di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, a carico del capitolo 7940.
ARTICOLO 17
1.
Per il completamento di opere già in competenza statale di cui all'
art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376
, convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 492
, è autorizzata per l' anno 1981 la spesa di lire 201.725.000, in termini di competenza e di cassa, con specifica destinazione ai lavori di completamento della chiesa di S. Lorenzo in comune di Attigliano (cap. 8510).
ARTICOLO 18
1.
Limitatamente all' anno 1981 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 230.000.000 in termini di competenza e di cassa per l' erogazione dei seguenti contributi in conto capitale a norma dell'
art. 3, primo comma, lettera A) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali (cap. 8900):
- Opera pia S. Sebastiano di Panicale: per ristrutturazione del complesso edilizio istituto S. Sebastiano L. 200.000.000
- Comune di Attigliano: per sistemazione acquedotto civico L. 10.000.000
- Comune di Penna in Teverina: per costruz. di pozzo idrico L. 10.000.000
- Comune di MSM Tiberina per riparazione tetto scuola media L. 10.000.000
ARTICOLO 19
1.
Alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa date con la presente legge si provvede con le variazioni di cui al precedente art. 1.
ARTICOLO 20
1.
Alla tabella n. 4 (vedi nota), concernente il programma delle opere ammesse ai benefici di cui all'
art. 3, primo comma, lett. A) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, sono apportate le seguenti modifiche:
A)
E' eliminato il contributo di lire 50.000.000 assegnato al Comune di Guardea per indagini idrogeologiche e interventi immediati su frana;
B)
Sono aggiunti:
- Comune di Alviano per completamento locali per uffici comunali L. 20.000.000
- Comune di Gualdo Cattaneo, per lavori di sistemazione dei cimiteri alle frazioni di S. Terenziano e Pozzo L. 30.000.000
NOTA. La tabella 4 cui si riferiscono le modifiche deve intendersi quella allegata alla
legge regionale 12 agosto 1981, n. 49
.
ARTICOLO 22
1.
Il
terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 67
, è così sostituito:
"
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo di cui al presente articolo è diretto, in modo specifico:
a) al finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei terreni collinari e montani previsti dagli artt. 4 e 6 della
legge regionale 17 maggio 1980, n. 44
, per lire 6.000.000.000 (capp. 8350 e 8400 della spesa);
b) al parziale finanziamento dei contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli enti locali di cui all'
art. 3 lett. A) della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, per lire 1.800.000.000