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Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 78


LEGGE REGIONALE n.78 del 18 dicembre 1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE del 18 dicembre 1981 n. 78
Costituzione del Consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 69 del 23/12/1981


ARTICOLO 1

1. In attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia è costituito tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria il Consorzio denominato: " Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l' aggiornamento dei divulgatori agricoli".

2. L' organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dall' allegato statuto, che fa parte integrante della presente legge.

3. Eventuali modifiche al predetto statuto sono approvate con legge regionale.

ARTICOLO 2

1. Per l' esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 25.000.000 per l' adesione al Consorzio e la costituzione del fondo comune.

2. Il finanziamento annuo a carico della Regione è stabilito, per ciascun esercizio, con la legge di bilancio.

3. La spesa sarà imputata al cap. 3855 ( Tit. I - sez 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo 2.1. - sett 10) di nuova istituzione denominato: " Contributo della Regione Umbria per la costituzione e il finanziamento del Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, in attuazione del Regolamento CEE n. 270/ 197 9 " e all' onere suddetto sarà fatto fronte con la quota spettante alla Regione Umbria sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli artt. 11 e 12 del Regolamento CEE n. 270/ 19 79 .

4. Le relative assegnazioni statali saranno introitate nella parte entrata al cap. 755 di nuova istituzione denominato: " Fondi per le spese derivanti dalla formazione dei divulgatori agricoli in attuazione de l regolamento CEE n. 270/ 1 979 ".

5. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell' art. 28 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.



ALLEGATI:
ALLEGATO 1 -
STATUTO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI TRA LE REGIONI LAZIO, MARCHE, TOSCANA E UMBRIA.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 69 del 23/12/1981
Titolo I

(DISPOSIZIONI GENERALI.)

ARTICOLO 1

(Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del Consorzio.)

1. Tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria di seguito denominate: "Enti", è costituito un Consorzio che assume i compiti e le funzioni di Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l' aggiornamento dei divulgatori agricoli.

2. Il Consorzio opera come strumento di attuazione d el Regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1 979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, nonchè delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli Enti consorziati.

3. Il Consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni del presente statuto e secondo regolamenti interni deliberati dal Consiglio generale.

4. Il Consorzio è denominato: "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Cifda" ed ha sede legale in Foligno, località S. Eraclio (provincia di Perugia).

5. Il Consorzio ha la durata di anni venti.

ARTICOLO 2

(Scopi del Consorzio.)

1. Il Consorzio, nell' ambito delle direttive stabilite a livello di Comitato interregionale, persegue - senza fini speculativi - le seguenti finalità :

- la formazione, l' aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

- l' aggiornamento e il perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli Enti consorziati, gli Enti locali, gli Enti di sviluppo nonchè presso:

a) Associazioni di assistenza interaziendale;

b) Associazioni di produttori;

c) Organizzazioni professionali;

d) Organizzazioni cooperative agricole;

e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura; - ogni altro compito interessante la divulgazione agricola, affidatogli dal "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola" di cui al SM 2 ottobre 1980 (GU 18 novembre 1980, n. 316), con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

2. A tal fine il Consorzio:

a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all' approvazione del "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola", sulla base di un' analisi delle esigenze di formazione espresse dagli Enti consorziati;

b) progetta ed attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento con i servizi di divulgazione degli Enti consorziati, con il contributo delle Università e dei centri di ricerca anche esteri;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli Enti consorziati, alla attività di studio e alla verifica dell' idoneità delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell' ambito dei criteri definiti in sede di Comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi, dei formatori e la scelta dell' altro personale docente, che potrà provenire anche dall' estero, impiegato dal Consorzio interregionale;

f) definisce l' eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del Consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione e i periodi di stages;

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative e la raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

3. Il Consorzio può provvedere altresì , su iniziativa degli Enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l' applicazione delle direttive comunitarie socio - strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio - economici.

ARTICOLO 3

(Strutture.)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il Consorzio utilizza, sulla base di specifica convenzione, principalmente le strutture ed i servizi del Centro di addestramento professionale agricolo "Francesco Mancini" con sede in S. Eraclio - Foligno( PG) - ed eventuali altre strutture ubicate nel territorio degli Enti consorziati.

Titolo II

(ORGANI ISTITUZIONALI)

ARTICOLO 4

(Organi del Consorzio.)

1. Gli organi sociali del Consorzio sono:

a) il Consiglio generale;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente del Consorzio;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5

(Composizione e funzionamento del Consiglio generale.)

1. Il Consiglio generale è composta da:

a) tre rappresentanti di ciascun Ente consorziato, cioè :

- dagli assessori pro - tempore competenti in materia di agricoltura e di formazione professionale o, in caso di assenza, da un loro delegato;

- dal funzionario responsabile della divulgazione agricola o, in caso di assenza, da altro esperto in divulgazione agricola.

b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale designato dalle stesse.

2. Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto. Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità ; per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti.

3. Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare sui bilanci. Si riunisce, altresì , ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

4. Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio generale allorchè gliene sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti, o da almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.

5. Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

6. Il consiglio generale dura in carica tre anni.

ARTICOLO 6

(Compiti del Consiglio generale.)

1. Il Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell' attività del Consorzio.

2. Rientrano nella competenza del Consiglio generale:

- l' elezione del Presidente e del Vice Presidente;

- l' elezione del Comitato direttivo;

- la nomina dei revisori dei conti di sua spettanza;

- l' elezione del presidente del Collegio dei revisori dei conti;

- l' approvazione dei programmi di attività del Consorzio;

- l' approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

- l' approvazione dei regolamenti interni;

- l' organizzazione della struttura operativa, costituita da personale posto a disposizione dalle Regioni, tra il quale è nominato il direttore - coordinatore.

3. Il Consiglio generale delibera, inoltre, su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente del Consorzio.

ARTICOLO 7

(Composizione, durata e funzionamento del Comitato direttivo.)

1. Il Comitato direttivo è composto da:

a) il Presidente del Consorzio;

b) tre membri eletti dal Consiglio generale tra i rappresentanti degli Enti consorziati;

c) un membro eletto dal Consiglio generale tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative.

2. Il Presidente del Consorzio è anche Presidente del Comitato.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. Ogni componente del Comitato dispone di un solo voto.

ARTICOLO 8

(Compiti del Comitato direttivo.)

1. Al Comitato direttivo spetta la gestione del Consorzio e, in particolrare, deliberare sugli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del Consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge o in forza del presente statuto sono riservati al Consiglio generale.

ARTICOLO 9

(Presidente del Consorzio.)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio generale tra i rappresentanti degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma a rotazione.

2. Il Presidente dura in carica un anno.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale del Consorzio.

4. Il Presidente può adottare, in via eccezionale e in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato direttivo necessari per garantire il funzionamento del Centro, con l' obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva e comunque entro il trentesimo giorno dalla loro adozione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10

(Collegio dei revisori dei conti.)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi di cui due nominati dal Consiglio generale ed uno dal Ministero del tesoro.

2. Il Collegio ha la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere rifonfermati nella carica.

3. I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato direttivo e del Consiglio generale.

ARTICOLO 11

(Compiti del Collegio dei revisori dei conti.)

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dal l' art. 2403 del codice civ ile .

2. In particolare:

- controlla l' amministrazione del Consorzio;

- vigila:

a) sull' osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti da parte del Consiglio, del Comitato e del Presidente;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili; - redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

ARTICOLO 12

(Indennità , compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali.)

1. La misura della indennità spettante al Presidente del Consorzio e ai membri del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonchè del gettone di presenza per i componenti del Consiglio generale, è stabilita d' intesa fra le Regioni consorziate.

2. Il relativo provvedimento è adottato dalla Regione Umbria.

3. A tutti i partecipanti alle riunioni consortili sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dal l' art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

Titolo III

(DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI.)

ARTICOLO 13

(Esercizio finanziario.)

1. L' esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli Enti consorziati.

3. Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell' anno successivo ed inviato entro i 10 giorni successivi agli Enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo art. 14.

4. I contratti concernenti direttamente l' applicazione d el Regolamento n. 270/ 1979 non potranno creare impegni nè avere durata che eccedano quella del Regolamento stesso.

ARTICOLO 14

(Fondo comune, entrate del Consorzio.)

1. Il Consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli Enti consorziati dell' importo di lire 25.000.000 ciascuna, alimentato da eventuali contributi destinati a detto fondo da parte dello Stato e di altri Enti pubblici nonchè degli avanzi di gestione.

2. L' utilizzo del fondo sarà disciplinato con regolamento interno.

3. Il Consorzio provvede alla sua attività con:

- i contributi dello Stato e della CEE assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal Consorzio;

- le rendite dei beni in proprietà o uso del Consorzio;

- i corrispettivi per servizi svolti su richiesta o degli Enti consorziati o del Comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente art. 2;

- i finanziamenti degli Enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate per il 70 per cento in proporzione all' uso che ogni consorziato fa dei servizi del Consorzio, per il 15 per cento in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il 15 per cento in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell' ISTAT.

4. Le modalità ed i tempi di versamento dei finanziamenti di cu sopra sono fissati dal Consiglio generale.

ARTICOLO 15

(Recessione dal Consorzio)

1. La recessione dal Consorzio ha effetto per l' Ente receduto con la chiusura dell' esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al Consorzio almeno 4 mesi prima di detto termine.

2. All' ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune nè la quota di competenza sullo stesso.

3. Al termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del Consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

ARTICOLO 16

(Prima convocazione del Consiglio generale.)

1. Alla prima convocazione del Consiglio generale provvede il Presidente della Giunta regionale dell' Umbria.