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Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 82


LEGGE REGIONALE n. 82 del 29 Dicembre 1981

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 82 del 29 Dicembre 1981
Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1982.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 06/01/1982


ARTICOLO UNICO

1. Ai sensi dell' art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , sono autorizzati, per il primo trimestre 1982, l' accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l' impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni definitive del bilancio per l' anno 1981, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l' esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1981.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l' anno 1982, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.

4. Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì , ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1981 e precedenti.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi nel l' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.