ARTICOLO 1
1.
All' art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:
«
Nel caso in cui l' intervento sia effettuato su aree od immobili di proprietà dell' avente diritto, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, in luogo del beneficio di cui alla presente lettera a) l' interessato può chiedere che sia aumentato il contributo di cui alla lettera b) di un importo pari al valore dell'area che il Comune avrebbe ceduto gratuitamente nella zona di trasferimento. Il valore dell' area è stabilito con apposita perizia sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di espropriazioni.
I benefici di cui al presente articolo, limitatamente all' ipotesi di trasferimento di attività produttive, sono, altresì concessi all' avente diritto il quale chieda, anzichè di costruire un nuovo impianto, di ristrutturare, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, immobili di sua proprietà siti nel comune interessato. In tal caso il contributo di cui al primo comma lettera a), così come determinato ai sensi del comma precedente, è corrisposto nella sola ipotesi in cui la ristrutturazione dell' impianto comporti ampliamenti con occupazione di nuove aree non coperte dal precedente impianto e limitatamente al valore di tali aree.
In alternativa ai benefici previsti nel presente articolo e dal successivo art. 21 gli aventi diritto possono richiedere con la istanza di cui all' art. 22, un indennizzo per il pregiudizio connesso al trasferimento nella misura massima di lire 3 milioni comunque concedibile nei limiti dei fondi disponibili.
La misura dell' indennizzo è stabilita dal Comune sulla base di criteri preventivamente deliberati
».
ARTICOLO 2
1.
Al primo comma dell' art. 20 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 alle parole «
per la costruzione
» vanno aggiunte le parole «
o per la ristrutturazione
».
ARTICOLO 3
1.
Al primo comma dell' art. 19 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 le parole «
Il Consiglio regionale
» sono sostituite dalle parole «
La Giunta regionale
».
ARTICOLO 4
1.
Il termine di cui all' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 63, è prorogato fino a 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a favore degli aventi diritto che intendano usufruire degli ulteriori benefici di cui al precedente articolo 1.
ARTICOLO 5
1.
All' art. 16, primo comma, all' art. 20, primo comma e all' articolo 21, secondo comma, le parole «
ricompresi negli elenchi di cui alla lettera g) dell' art. 10
» sono sostituite con le parole «
aventi diritto ai sensi del successivo articolo 22
».
2.
All' art. 17 è aggiunto il seguente ultimo comma:
«
Nel caso di comproprietà dell' immobile abbandonato il nucleo familiare di cui al primo comma è quello del comproprietario o dei comproprietari che occupavano l' abitazione al momento della pubblicazione della delibera di cui al precedente art. 11. Qualora a tale data l' immobile non fosse occupato da alcuno dei comproprietari il nucleo familiare è quello indicato dai comproprietari che presentano la domanda di contributo, di intesa fra loro
».
3.
All' art. 20 è aggiunto di seguito all' ultimo comma la seguente frase: «
La misura del contributo di cui all' art. 16 comma primo, lettera b) nell' ipotesi di cui al presente articolo, è elevata al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile
».