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Legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 19 Gennaio 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 1 del 19 Gennaio 1982 (1)
Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 27/01/1982


ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione dell'Umbria, allo scopo di dotarsi di uno strumento tecnico scientifico per l'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del Servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell' art. 58 della legge 833/1978 , istituisce l'Osservatorio epidemiologico regionale.

ARTICOLO 2

Compiti

1. La Giunta regionale si avvale dell'Osservatorio epidemiologico per:
 
- valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;
 
- individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
 
- valutare le compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;
 
- valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;
 
- valutare il modello organizzativo del servizio sanitario regionale; - predisporre una relazione annuale sullo stato sanitario della regione;
 
- predisporre la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, di cui all' art. 49 della legge 833/ 1978 ;
 
- favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

ARTICOLO 3

Organizzazione

1. L'Osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante:
 
- le strutture dell'Ufficio per i servizi sanitari e socio
 
- assistenziali della Giunta regionale;
 
- il ricorso alla collaborazione dei servizi e dei presidi del servizio sanitario regionale;
 
- la eventuale collaborazione di strutture dell'Università degli studi, nel quadro dei rapporti convenzionali definiti ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonchè di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

2. All'attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale presiede un " Comitato tecnico - scientifico" che si avvale di una propria segreteria costituita dalla Giunta regionale, facendo ricorso a personale assegnato all'Ufficio per i servizi sanitari e socio - assistenziali.

3. Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire all'Osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

4. La individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'Osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo regionale per la programmazione di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 21 .

5. A tale scopo l'Osservatorio epidemiologico collabora con il Comitato tecnico permanente previsto dall' art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980 , in particolare per:

a) la predisposizione della proposta di programma annuale di attività per il sistema informativo;

b) l'individuazione dei criteri per la rilevazione dei dati socio - sanitari;

c) la selezione delle informazioni d'interesse generale da diffondere a cura del sistema informativo per la programmazione.

ARTICOLO 4

Comitato tecnico - scientifico

1. Il Comitato tecnico - scientifico è presieduto dall'assessore ai servizi sanitari e socio - assistenziali ed è composto da sette membri, esperti in materie attinenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2.

2. Del Comitato tecnico - scientifico possono essere chiamati a far parte dipendenti della Regione, del servizio sanitario nazionale e degli Enti locali, nonchè personale che opera presso Enti ed Istituzioni pubbliche e private. La nomina è effettuata all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Ai componenti del Comitato tecnico - scientifico spettano le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti per i componenti del Comitato regionale di controllo, dall' art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 . Ai dipendenti della pubblica amministrazione non spetta alcun compenso per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'orario lavorativo cui sono tenuti.

4. La Giunta regionale, nei casi in cui ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attività di consulenza, provvede a determinare i relativi compensi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ARTICOLO 5

Finanziamenti

1. Agli oneri dipendenti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico sarà fatto fronte, a partire dal corrente esercizio finanziario, con i fondi iscritti con la legge di bilancio nell'apposito capitolo di spesa del fondo sanitario regionale.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 37, comma 1, lett. a)