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Legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 23 Febbraio 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 6 del 23 Febbraio 1982 (1)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , relativa alla istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 01/03/1982


Art. 1

1. L' art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è sostituito dal seguente:
 
" Istituzione
 
E'istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico - consultivo delle USL e degli altri enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario regionale.
 
Il Consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico - consultivi di livello regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:
 
1) Consigli provinciali di sanità ;
 
2) Commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;
 
3) Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;
 
4) Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano;
 
5) Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici
".

Art. 2

1. All' art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è aggiunto il seguente comma:
 
" Tra i compiti del Consiglio tecnico regionale per la sanità è compresa anche la consulenza relativa:
 
- alla verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
 
- alla verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti di opere igieniche.
"

Art. 3

1. L' art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è sostituito dal seguente:
 
" Composizione -
 
Il Consiglio tecnico regionale per la sanità è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che lo presiede o delega un assessore a tale compito, ed è composto da:
 
- 20 funzionari tecnici responsabili dei presidi o servizi sanitari delle USL, di cui almeno 6 responsabili di servizi o presidi multizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;
 
- 20 esperti, di regola docenti universitari tra i quali un esperto meteorologo, con particolari competenze per gli aspetti tecnici della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nominati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;
 
- 6 funzionari designati dalla Giunta regionale tra i responsabili dei servizi o settori degli uffici regionali attinenti alla tutela della salute;
 
- 1 rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando militare territoriale in cui è ricompresa la regione.
 
Il Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
"

Art. 4

1. L' art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è sostituito dal seguente:
 
" Organizzazione
 
Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere deliberante sulle materie loro attribuite.
 
Il numero delle sezioni, le loro competenze e l'attribuzione dei componenti del Consiglio a ciascuna di esse sono fissate all'inizio di ogni triennio dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del piano sanitario regionale.
 
La Giunta regionale può costituire all'interno del Consiglio tecnico speciali commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico - sanitari, fissandone la composizione e la durata.
 
Le funzioni di segreteria del Consiglio tecnico regionale per la sanità e delle sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla Giunta regionale.
 
Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il Presidente della Giunta regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:
 
- la sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità che assume le funzioni già svolte dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, allorchè espleta dette funzioni è integrata con:
 
a) il provveditore regionale alle opere pubbliche, o un suo delegato;
 
b) l'ispettore di zona e il comandante del corpo dei vigili del fuoco del capoluogo di regione;
 
c) il capo dell'ispettorato della motorizzazione del capoluogo di regione;
 
d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, o un suo delegato;
 
- la sezione che assume le funzioni delle commissioni tecniche - permanenti per i gas tossici, allorchè espleta delle funzioni è integrata con il questore e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti.
 
Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare:
 
a) un rappresentante per ogni provincia dell'AVIS, se regolarmente costituita e funzionante;
 
b) un rappresentante per ognuna delle altre associazioni di donatori esistenti nella regione, se regolarmente costituite con un numero di iscritti non inferiore a 2000 unità, di cui almeno due terzi donatori attivi.
 
I rappresentanti di cui al comma precedente sono chiamati ad integrare la sezione che assume le funzioni di pertinenza delle commissioni provinciali per la disciplina e lo svolgimento della trasfusione del sangue umano, allorchè eserciti dette funzioni.
 
All'inizio di ogni triennio il Consiglio tecnico provvede ad eleggere un vice presidente ed un vice presidente supplente, e le singole sezioni provvedono a loro volta a nominare un presidente ed un vice presidente
".

Art. 5

1. L'ultimo comma dell' art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è sostituito dal seguente:
 
" Fino all'emanazione del regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme anche regolamentari previste dalle vigenti normative in materia di organismi consultivi, ed in particolare dal DPR 11 febbraio 1961, n. 257 ".

Art. 6

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 , è sostituito dal seguente:
 
" Ai componenti del Consiglio tecnico regionale per la sanità estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei casi e nelle misure previste per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali, dall' art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 27 ottobre 2004, n. 19, art. 4, comma 1, lett. b)