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Legge regionale 23 febbraio 1982, n. 8


LEGGE REGIONALE n. 8 del 23 Febbraio 1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 8 del 23 Febbraio 1982
Partecipazione Regione Umbria alla costituzione Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 01/03/1982


ARTICOLO 1

1. La Regione dell'Umbria partecipa quale socio alla costituzione dell'Associazione denominata " Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica", con sede in Assisi.

2. L'Associazione si prefigge, senza scopo di lucro, di svolgere attività didattica di ricerca e di assistenza per la formazione e per l'aggiornamento degli imprenditori e dei quadri dirigenti pubblici e privati, anche stranieri, che operano nel settore del turismo.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente, per quanto di rispettiva competenza, compiono tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'Associazione e ad approvare, sentita la competente commissione consiliare permanente, il relativo statuto. Lo statuto deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante della Regione nell'assemblea e nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

2. La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale, alla fine di ogni esercizio, una relazione sull'attività e sui programmi dell'Associazione.

ARTICOLO 3

1. La spesa annua per l'attuazione della presente legge sarà determinata con le modalità di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e verrà imputata, a decorrere dal 1982, al cap. 5351, di nuova istituzione nel bilancio regionale( tit. 1, sez. 10, rubr. 46, cat. 5, sett. 24, tipo 1.1.), denominato: " Contributo annuo regionale al Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica".

2. All'onere relativo si farà fronte riducendo di pari importo lo stanziamento da iscrivere, per le finalità della legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2 , cap. 5350 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1982 in poi.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.