ARTICOLO 1
1.
La Regione dell'Umbria partecipa quale socio alla costituzione dell'Associazione denominata " Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica", con sede in Assisi.
2.
L'Associazione si prefigge, senza scopo di lucro, di svolgere attività didattica di ricerca e di assistenza per la formazione e per l'aggiornamento degli imprenditori e dei quadri dirigenti pubblici e privati, anche stranieri, che operano nel settore del turismo.
ARTICOLO 2
1.
La Giunta regionale ed il suo Presidente, per quanto di rispettiva competenza, compiono tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'Associazione e ad approvare, sentita la competente commissione consiliare permanente, il relativo statuto. Lo statuto deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante della Regione nell'assemblea e nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione.
2.
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale, alla fine di ogni esercizio, una relazione sull'attività e sui programmi dell'Associazione.
ARTICOLO 3
1.
La spesa annua per l'attuazione della presente legge sarà determinata con le modalità di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e verrà imputata, a decorrere dal 1982, al cap. 5351, di nuova istituzione nel bilancio regionale( tit. 1, sez. 10, rubr. 46, cat. 5, sett. 24, tipo 1.1.), denominato: " Contributo annuo regionale al Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica".
2.
All'onere relativo si farà fronte riducendo di pari importo lo stanziamento da iscrivere, per le finalità della
legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2
, cap. 5350 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1982 in poi.