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Legge regionale 2 aprile 1982, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 2 Aprile 1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 16 del 2 Aprile 1982
Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 07/04/1982


ARTICOLO 1

Finalità

1. Le attività inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e le attività di studio, ricerca e redazione della strumentazione di pianificazione e programmazione ambientale, al fine della tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio, sono regolate dalla presente legge:

a) consentendo alla Giunta regionale di predisporre le basi conoscitive fondamentali e la strumentazione tecnico - scientifica preliminare alla gestione della tutela delle risorse ambientali della regione;

b) sostenendo ed incentivando le attività di tutela subdelegate ai Comuni ed ai Consorzi mediante la predisposizione da parte delle strutture tecnico regionali competenti di metodologie, criteri e analisi specifiche per i compiti definiti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ;

c) predisponendo ricerche finalizzate alla redazione di piani per la tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio della regione;

d) sostenendo ed incentivando le attività conseguenti all'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera, e l'opera di informazione, consulenza e verifica nei confronti dei soggetti attuatori, attraverso le strutture tecniche regionali competenti.

ARTICOLO 2

Modalità

1. Il finanziamento stanziato con la presente legge verrà attivato dalla Giunta regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle priorità emergenti a livello regionale.

ARTICOLO 3

1. La legge regionale 1 luglio 1981, n. 41 , è abrogata.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1982 con lo stanziamento di lire 50.000.000, iscritto al cap. 5808 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui denominazione sono aggiunte le parole: " e per le attività conseguenti all'apposizione del vincolo ".

2. Per gli anni dal 1983 in poi, le autorizzazioni di spesa inerenti alla presente legge saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art.5 secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale della Regione (quarto settore, terzo programma, progetto A).