ARTICOLO 1
Stato di previsione dell'entrata
1.
Lo stato di previsione delle entrate delle Regione Umbria per l'anno finanziario 1982, annesso alla presente legge (Tab. A), è approvato in lire 1.091.654.088.077 in termini di competenza e in lire 1.146.972.099.220 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1982 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1982 annesso alla presente legge (Tab. B), è approvato in lire 1.091.654.088.077 in termini di competenza ed in lire 1.146.972.099.220 in termini di cassa.
2.
E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1982 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1982 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1.
E'approvato il quadro riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1982 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
Autorizzazione relativa ad interventi di carattere continuativo o pluriennale
1.
A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1982 - in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo e a carattere pluriennale - sono determinati nella misura indicata nella (Tab. 1) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 5
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali e statali
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1982 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.
ARTICOLO 6
Fondo di riserva di cassa
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, è stabilito per l'anno 1982 in lire 14.636.150.000 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma èdisposto con deliberazione del Consiglio regionale, non soggetta a controllo.
ARTICOLO 7
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione
1.
Il contributo annuo stabilito con la
legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
a favore dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione è elevato, a decorrere dall'anno 1982, a lire 40 milioni, sia in termini di competenza che di cassa (cap. 800).
ARTICOLO 8
Aumento dello stanziamento per l'adesione della Regione dell'Umbria ad enti ed associazioni
1.
Lo stanziamento di cui alla
legge regionale 19 luglio 1979, n. 34
, per quote associative conseguenti all'adesione della Regione Umbria ad enti ed associazioni èelevato, a decorrere dal 1982 a lire 78 milioni, sia in termini di competenza che di cassa (cap. 845).
ARTICOLO 9
Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1982 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchèdelle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1982, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3100 dell'entrata e 9730 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente fruttifero intestato " Regione Umbria" presso la tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
ARTICOLO 10
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale èautorizzata a disporre, con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
ARTICOLO 11
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 12
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale èautorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 16.000.000.000 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite annuo di spesa di lire 3.952.000.000 per oneri di ammortamento.
2.
All'onere di lire 3.543.000 previsto per l'anno 1982 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 della spesa. L'onere a carico dell'esercizio 1983 èprevisto nel progetto 1.4.1.1. del bilancio pluriennale annesso alla presente legge.
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto èdiretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella Q) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 14
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati
1.
Per l'anno 1982 sono autorizzati - a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella tab. P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 15
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1982 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 3.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale èesonerato dalla emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 16
Aggiornamento del bilancio pluriennale
1.
E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il biennio 1982- 1983, secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
ARTICOLO 17
Bilanci di enti dipendenti dalla Regione
1.
Sono autorizzati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno ed il pagamento delle spese previste, per l'anno 1982, negli annessi bilanci dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
1)
Centro studi giuridici e politici istituto con
legge regionale 26 maggio 1975, n. 38
(Appendice n. 2);
2)
Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione, istituito con
legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
(Appendice n. 3).