link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 14 maggio 1982, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 14 Maggio 1982 (1)

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 22 del 14 Maggio 1982 (1)
Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e alla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 19/05/1982


Art. 1

Modifiche all' art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57

1. All' art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , sono eliminate le parole: " adottati dalla Regione Umbria nell'esercizio delle proprie funzioni ".

Art. 2

Modifiche alla tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie

1. Al numero d'ordine 1) della tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 sono soppresse le seguenti parole nella descrizione dell'atto soggetto a tassa: " o centri abitati (frazioni o borgate) ".

2. Nel primo comma delle note è soppresso il periodo: " per centro abitato devesi intendere la popolazione calcolata in base ai risultati di cui sopra solo per il centro abitato (frazione o borgata) ".

3. Nei commi 11 e 12 delle note sono soppresse le parole: " o centri abitati (frazioni o borgate) ".

Art. 3

Modifiche alla tassa per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. Il numero d'ordine 17 della tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 - come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44 - è così modificato:
 
" - Abilitazione all'esercizio venatorio
 
a) con fucile ad un colpo, falchi ed arco Tassa di rilascio L. 26.000 Tassa annuale L. 26.000
 
b) con fucile a due colpi Tassa di rilascio L. 37.000 Tassa annuale L. 37.000
 
c) con fucile a più di due colpi
 
Tassa di rilascio L. 47.000
 
Tassa annuale L. 47.000
 
- DPR 15 gennaio 1972, n. 11 , art. 1, lett. O;
 
- DPR 24 luglio 1977, n. 616 , art. 99;
 
- Legge 27 dicembre 1977, n. 968
".

2. Le note sono sostituite come segue: " Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato all'atto del pagamento o del rinnovo della tassa di concessione governativa ed ha comunque la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. La misura della tassa sia per il rilascio sia per il rinnovo si intende automaticamente modificata con il variare della tassa di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1) - 

 - 

Testo coordinato con modifiche e integrazioni. B.U. 12.9.2001, S.o. n. 1 al n. 44