Art. 2
Modifiche alla tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie
1.
Al numero d'ordine 1) della tariffa annessa alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
sono soppresse le seguenti parole nella descrizione dell'atto soggetto a tassa: "
o centri abitati (frazioni o borgate)
".
2.
Nel primo comma delle note è soppresso il periodo: "
per centro abitato devesi intendere la popolazione calcolata in base ai risultati di cui sopra solo per il centro abitato (frazione o borgata)
".
3.
Nei commi 11 e 12 delle note sono soppresse le parole: "
o centri abitati (frazioni o borgate)
".
Art. 3
Modifiche alla tassa per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1.
Il numero d'ordine 17 della tariffa annessa alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
- come modificata con
legge regionale 23 luglio 1981, n. 44
- è così modificato:
"
- Abilitazione all'esercizio venatorio
a) con fucile ad un colpo, falchi ed arco Tassa di rilascio L. 26.000 Tassa annuale L. 26.000
b) con fucile a due colpi Tassa di rilascio L. 37.000 Tassa annuale L. 37.000
c) con fucile a più di due colpi
Tassa di rilascio L. 47.000
Tassa annuale L. 47.000
-
DPR 15 gennaio 1972, n. 11
, art. 1, lett. O;
-
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, art. 99;
-
Legge 27 dicembre 1977, n. 968
".
2.
Le note sono sostituite come segue: "
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato all'atto del pagamento o del rinnovo della tassa di concessione governativa ed ha comunque la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. La misura della tassa sia per il rilascio sia per il rinnovo si intende automaticamente modificata con il variare della tassa di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa
".