ARTICOLO UNICO
1.
Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17 RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro ubicazioni e caratteristiche, possono interessare il consolidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto, o la cui coltivazione può aggravarne il movimento franoso.
2.
Il vincolo di cui sopra è dichiarato dal Consiglio regionale della Regione Umbria, in deroga alla
legge regionale 18 marzo 1980, n. 19
, sentiti i Consigli comunali di Orvieto e Todi.
3.
Nella ipotesi di cui all'art. 23 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, le funzioni già di competenza del comitato forestale sono esercitate dalla Giunta regionale.
4.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al RD 30 dicembre 1923, n.3267.