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Legge regionale 14 maggio 1982, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 14 Maggio 1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 23 del 14 Maggio 1982
Applicazione del vincolo dell'art. 17 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, per la conservazione del suolo, ai sensi dell'art. 69, quarto comma del DPR 616/ 77 a salvaguardia degli abitati di Todi e Orvieto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 19/05/1982


ARTICOLO UNICO

1. Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17 RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro ubicazioni e caratteristiche, possono interessare il consolidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto, o la cui coltivazione può aggravarne il movimento franoso.

2. Il vincolo di cui sopra è dichiarato dal Consiglio regionale della Regione Umbria, in deroga alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 , sentiti i Consigli comunali di Orvieto e Todi.

3. Nella ipotesi di cui all'art. 23 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, le funzioni già di competenza del comitato forestale sono esercitate dalla Giunta regionale.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al RD 30 dicembre 1923, n.3267.