link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 27


LEGGE REGIONALE n.27 del 31 Maggio 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 27 del 31 Maggio 1982 (1)
Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto - San Anatolia di Narco.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 08/06/1982


ARTICOLO 1

Finalità

1. E'autorizzata la spesa di lire 200.000.000, a titolo di contributo per la riattivazione della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco, a scopo turistico.

2. Il contributo di cui al comma precedente verrà erogato con atto della Giunta regionale a favore del " Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e Valnerina".

ARTICOLO 2

Norma finanziaria.

1. La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, sul cap. 7401 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato " Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco" (tit. II - sez. 09 - rubr. 35 - categoria 03 - settore 19 - tipo 2.1.).

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte come segue:
 
- quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 1);
 
- quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1982 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 7).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio dell'esercizio 1982, le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

4. Nel bilancio pluriennale la spesa disposta con la presente legge trova riferimento nel 5º settore, 4º programma, progetto 1.4.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. dd)