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Legge regionale 9 luglio 1982 (1), n.35


LEGGE REGIONALE n. 35 del 9 Luglio 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 35 del 9 Luglio 1982 (1)
Norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 16/07/1982


ARTICOLO 1

Compiti

1. E'istituita in ogni USL una commissione di disciplina ai sensi e per gli effetti dell' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .

2. La Commissione di disciplina ha il compito di esperire il giudizio disciplinare nei casi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.

3. Tutti i membri devono essere dipendenti dell'USL; l'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UUSSLL.

ARTICOLO 2

Composizione

1. La commissione di disciplina è composta da sei membri, per metà designati dal comitato di gestione dell'USL e per metà designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all' art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n. 833 .

2. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

3. Per ogni membro effettivo e con le stesse modalità, viene designato un supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ARTICOLO 3

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali, su richiesta del presidente del comitato di gestione, designano congiuntamente tre membri effettivi e tre supplenti, trasmettendo alla USL i nominativi entro il termine di trenta giorni.

2. Nel caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali sui nominativi da designare, alla scadenza del termine il presidente dell'USL ne convoca i rappresentanti.

3. Ove il presidente dell'USL constati, a suo insindacabile giudizio, l'impossibilità di pervenire ad una designazione comune da parte delle organizzazioni sindacali, le invita formalmente a trasmettere le designazioni entro il termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale il comitato di gestione procede alla nomina fra i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di designazioni.

ARTICOLO 4

Nomina dei membri da parte dell'USL.

1. Alla nomina dei membri effettivi di sua competenza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità, alla nomina dei tre membri supplenti.

3. Sempre nel corso della stessa seduta, il comitato di gestione individua per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente.

ARTICOLO 5

Integrazione della commissione

1. Ai fini della designazione di cui al secondo comma dell'articolo 2, il presidente del comitato di gestione, all'inizio di ogni biennio, trasmette apposita richiesta ai competenti ordini o collegi professionali provinciali, i quali debbono effettuare la designazione entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Trascorso inutilmente detto termine, la commissione è tenuta a procedere ugualmente, anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2.

ARTICOLO 6

Costituzione

1. La commissione di disciplina è costituita con deliberazione del comitato di gestione.

2. Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario un dipendente dell'USL in possesso di qualifica non inferiore a collaboratore amministrativo.

3. Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

ARTICOLO 7

Durata in carica e rinnovo

1. La commissione di disciplina dura in carica due anni e i membri non possono essere confermati, salvo comprovata impossibilità di sostituzione degli stessi.

2. Qualora durante il biennio uno dei membri della commissione cessi dall'incarico per una qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione per il solo tempo necessario al compimento del biennio, con le stesse modalità di designazione seguite per il componente uscito.

3. Non possono far parte della commissione dipendenti che siano tra loro parenti o affini entro il quarto grado.

4. Il componente della commissione sottoposto a procedimento disciplinare è sospeso dall'incarico per la durata del procedimento e decade se riconosciuto responsabile.

5. L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 3 e 4 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

6. Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi.

7. In tal caso il comitato di gestione, con propria deliberazione, dichiara lo scioglimento della commissione e il presidente avvia immediatamente le procedure di rinnovo.

ARTICOLO 8

Presidente

1. La commissione di disciplina elegge il presidente e tra i membri effettivi, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. All'inizio dell'incarico il presidente designa un proprio sostituto tra i membri effettivi e la designazione è valida per tutta la durata in carica.

3. Il presidente convoca le riunioni della commissione, inviando avviso raccomandato ai membri effettivi e per conoscenza ai supplenti; firma gli atti e le deliberazioni, ne esegue le decisioni e provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione o comunque richiesti dalla presente legge.

4. Il presidente, in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti e ne raccoglie le dichiarazioni.

ARTICOLO 9

Membri

1. I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, se non nell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

2. Ogni membro effettivo ha il suo sostituto in un membro supplente che interviene a tutte le riunioni, ma non può partecipare alle votazioni e agli altri atti, salvo il caso di assenza o di legittimo impedimento del membro effettivo.

3. Il membro supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina del nuovo effettivo.

4. Le dimissioni dei membri effettivi e supplenti vanno inviate al presidente che ne dà immediata comunicazione al presidente del comitato di gestione.

5. I membri della commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall' art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente della commissione; se sia stato ricusato il presidente, decide il comitato di gestione al quale il presidente ricusato trasmette l'istanza e le proprie eventuali deduzione.

6. I componenti della commissione ricusabili, a norma del comma precedente, hanno il dovere di astenersi anche se non sia stata presentata l'istanza di ricusazione.

ARTICOLO 10

Segretario

1. Il segretario assiste alle riunioni della commissione, ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al presidente, cura che vengano effettuate tempestivamente le notificazioni e le comunicazioni dei provvedimenti. Collabora inoltre, sotto la direzione del presidente, all'attività di esecuzione.

ARTICOLO 11

Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni della commissione, adeguatamente motivate, sono sottoscritte dal presidente della commissione, dal relatore e dal segretario.

5. Copia della deliberazione, unitamente al fascicolo del procedimento ed al verbale della discussione orale, viene trasmessa entro venti giorni al presidente del comitato di gestione il quale, se competente a norma dell' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , adotta la sanzione, altrimenti rimette gli atti ai soggetti competenti a norma dello stesso art. 51.

ARTICOLO 12

Infrazioni, sanzioni, procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni, le sanzioni e il procedimento disciplinare si applica al personale delle USL la normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonchè la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .

2. Competente ad infliggere la censura è il responsabile del servizio cui è assegnato il dipendente.

3. Contro il provvedimento di censura inflitto dal responsabile di servizio è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che decide in via definitiva.

4. Ai responsabili di servizio e ai coordinatori la censura è inflitta dal presidente del comitato di gestione.

ARTICOLO 13

Norma transitoria

1. I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a termine dalla commissione di disciplina, con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 3 e 4 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla stipula dell'accordo di cui all' art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n. 833 , la designazione dei membri di pertinenza sindacale di cui all'art. 3 è effettuata, con le modalità previste, dalle segreterie regionali delle confederazioni, per i sindacati di rispettiva affiliazione, ed inoltre dai sindacati delle categorie enti locali, ospedali e parastato.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 30 giugno 1999, n. 19, Tabella A)