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Legge regionale 27 luglio 1982, n. 37


LEGGE REGIONALE n.37 del 27 Luglio 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 37 del 27 Luglio 1982 (1)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 . Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 30/07/1982


Art. 1

1. Al primo comma dell'art. 2 la parola " faunistico - venatorie " è sostituita con " faunistiche ".

2. La lett. a) del terzo comma dell'art. 2 è sostituita come segue: " a) una cartografia del territorio regionale in scala 1: 100.000 ".

Art. 2

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente: " Servizio faunistico regionale. E'istituito il Servizio faunistico regionale, con funzione di supporto tecnico - scientifico per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Il Servizio collabora agli aggiornamenti del progetto di piano e della carta delle potenzialità faunistiche e, a richiesta della Giunta regionale, del Consiglio regionale e della competente commissione consiliare, effettua inoltre studi e ricerche per: a) la valutazione della consistenza del patrimonio faunistico regionale; b) la protezione e la conservazione della fauna selvatica; c) la tutela delle produzioni agricole; d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di antiparassitari, antigrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali; e) la valorizzazione degli ambienti naturali; f) l'allevamento della selvaggina autoctona; g) la costituzione di un centro regionale sperimentale per la ricostituzione del patrimonio faunistico; h) l'immissione dei riproddutori per il ripopolamento del territorio. Il Servizio faunistico regionale esprime altresì pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge a richiesta dei soggetti indicati al comma precedente ".

Art. 3

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:
 
" Composizione del Servizio faunistico regionale. Il servizio faunistico regionale è composto da: a) quattro esperti: in zoologia, geografia, agraria e veterinaria designati dall'Università degli studi di Perugia; b) il responsabile per l'Umbria del Corpo forestale dello Stato; c) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Perugia; d) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Terni; e) un funzionario regionale. Il Servizio faunistico regionale ha sede presso il Dipartimento per i servizi sociali ed è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato ".

Art. 4

1. Dopo l'art. 4 è aggiunto l'art. 4 bis: " Conferenza regionale permanente. Al fine di valutare preventivamente i provvedimenti e le iniziative della Regione in materia di fauna e di attività venatoria, nonchè allo scopo di verificare la realizzazione e l'attuazione della normativa regionale e di formulare pareri nella materia suddetta, è istituita la Conferenza regionale permanente, costituita da: a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative; b) un rappresentante dell'Ente cinofila italiana; c) un rappresentante dell'Ente produttori selvaggina; d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative; e) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche maggiormente rappresentative; f) tre rappresentanti dell'UNCEM. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui alle lett. a), d), e) del precedente comma. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la convoca almeno due volte all'anno e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità. I componenti la Conferenza restano in carica per la durata della legislatura regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. Le risultanze, le conclusioni ed i documenti della Conferenza vengono trasmessi a cura del Presidente della Conferenza stessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza ".

Art. 5

1. Al secondo comma dell'art. 5, terz'ultima riga, dopo le parole " di territorio " è aggiunta la parola " regionale ".

Art. 6

1. Il secondo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: " Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide ".

Art. 7

1. Al primo comma dell'art. 8, sono soppresse le parole: " e per il rinsanguamento delle specie ".

2. Al secondo comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: " e non superiore a otto anni ".

Art. 8

1. Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente: " I centri pubblici di produzione di selvaggina ungulata debbono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata ".

Art. 9

1. Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: " I centri di produzione di cinghiali e selvaggina di specie e razze estranee alla fauna autoctona debbono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata ".

Art. 10

1. La titolazione dell'art. 14 è sostituita dalla seguente: " Zone faunistiche e venatorie ".

2. Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente: " Il Consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il piano regionale per l'immissione dei riproduttori nelle zone venatorie ".

3. Al terzo comma dell'art. 14 le parole: " zone faunistico - venatorie " sono sostituite con " zone venatorie ".

4. Il quarto comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente: " Le immissioni di cui ai comma precedenti devono essere conformi alla potenzialità ed ai principi gestionali della zona faunistica in cui vengono effettuati ".

Art. 11

1. Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente: " La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno ".

2. Al quinto comma dell'art. 15, terza riga, le parole " stabilito per l'ultimo giorno di febbraio " sono sostituite con " stabilito per il 10 marzo ".

3. Al sesto comma dell'art. 15 le parole " all'ultimo giorno di febbraio " sono sostituite con " al 10 marzo ".

4. Il settimo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente: " E'vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione delle seguenti specie e per i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); passera mattugia (Passer montanus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); chiurlo (Numenius arquata); pittima reale (Limosa limosa); pettegola (Tringa totanus); combattente (Philomachus pugnax); 3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo: passero (Passer Italiae); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); moretta Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Colomba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius aprivarius); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: - mammiferi: coniglio selvativo (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); - uccelli: pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colino della virginia (Ortix virginianus); 5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); cesena (Turdus pilaris); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandaius); gazza (Pica pica); allodola (Alauda arvensis); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: coturnice (Alectoris graeca); 8) specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale. La caccia alla specie cinghiale dal 1º al 31 gennaio è consentita esclusivamente nelle zone indicate dal calendario venatorio. "

5. Dopo il settimo comma dell'art. 15 è aggiunto il comma seguente: " La caccia agli ungulati a mezzo battuta è consentita soltanto per la specie cinghiale ".

Art. 12

1. All'art. 16 è aggiunto il seguente alinea: " dal 1º marzo al 10 marzo dalle ore 6,00 ".

Art. 13

1. All'art. 18, penultima riga, le parole " ed alla fine dell'attività il numero dei capi abbattuti " sono sostituite con " ed il numero dei capi di selvaggina di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 17 subito dopo l'abbattimento, mentre il numero dei capi di selvaggina di cui alle lett. c), d), e), f), g) del primo comma dell'art. 17 deve essere indicato al termine della giornata venatoria ".

Art. 14

1. Al secondo comma dell'art. 19 le parole " metri 200 " sono sostituite con " metri 300 ".

2. Al terzo comma dell'art. 19 le parole " metri 250 " sono sotituite con " metri 100 ".

3. Dopo il terzo comma dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma: " Le distanze dagli appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno base ".

Art. 15

1. L'art. 20 è sostituito dal seguente: " Appostamenti temporanei. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 5 ed a metri 100 da altri appostamenti ".

Art. 16

1. Il terzo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente: " E'vietato l'esercizio venatorio da appostamento a distanza inferiore a metri 1000 partendo dal punto o dalla linea di compluvio dei valichi montani e faunistici di cui al successivo art. 22 ".

2. Il sesto comma dell'art. 21 è soppresso.

3. Il settimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente: " E'vietato altresì usare richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono. Sono vietati altresì richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico dotati di specchi o altri dispositivi abbaglianti ".

4. L'ultimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente: " E'proibito altresì usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo ".

Art. 17

1. Il quinto comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente: " E'vietato qualsiasi tipo di attività venatoria, ad eccezione di quella vagante alla selvaggina di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 17 ed alla beccaccia, a meno di 1000 metri partendo dal punto o dalla linea di compluvio dei valichi ".

Art. 18

1. Dopo il secondo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente comma: " I proprietari e conduttori di fondi di cui ai comma precedenti provvedono a proprio carico ad apporre tabelle esenti da tasse, nei modi previsti dal secondo comma del precedente art. 13 ".

2. Il punto 10 del quarto comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente: " 10) vigneti ed oliveti ".

3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente comma: " Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla Giunta regionale ".

Art. 19

1. Il settimo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente: " L'Autorizzazione per l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è concessa a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata ".

Art. 20

1. Al secondo comma dell'art. 26, le parole " art. 14 " sono sostituite con " art. 15 ".

Art. 21

1. Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26/ bis: " I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente vagare nelle campagne in tempo di divieto devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura ha luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore. I cani catturati in terreno libero e nei territori destinati alla protezione o alla produzione di selvaggina devono essere dati in custodia al Comune competente per territorio. Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenerne la restituzione, deve rimborsare al Comune le spese di custodia e di mantenimento. I cani per il loro addestramento ed allenamento possono essere condotti nelle campagne soltanto nei tempi e nei luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa. Il Proprietario o possessore consenziente a che il cane vaghi per la campagna in periodo di divieto di caccia o in zone protette, è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia delle abitazioni o del bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati e a più di 200 metri dal bestiame o dai recinti di esso. Ai contravventori si applica la sanzione di cui al comma precedente ".

Art. 22

1. Al primo comma dell'art. 27 la parola " minore " è sostituita con " maggiore ".

Art. 23

1. Al primo comma, n. 1 dell'art. 29 le parole " all'articolo 23, secondo e quarto comma " sono sostituite da " all'art. 23, secondo, terzo e quinto comma ".

2. Al primo comma, n. 3 dell'art. 29 le parole " e 23, terzo comma " sono sostituite da " e 23, quarto comma".

Art. 24

1. L'art. 30 è sostituito dal seguente: " Sono delegate alle Province di Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23 e 26 ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1) - 

 - 

Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37, comma 1