ARTICOLO 1
1.
La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77
, al fine di favorire l'attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali, promuove incontri e visite di studenti e docenti delle Scuole di ogni ordine e grado al Consiglio regionale.
2.
Le Scuole, che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale, devono farne richiesta al presidente del Consiglio scolastico distrettuale entro il 30 novembre di ogni anno. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione della spesa.
3.
Sulle domande per l'accesso alla sede del Consiglio regionale, ammissibili in tutto o in parte, tenuto conto del numero delle domande e dei fondi disponibili, decide il Consiglio scolastico distrettuale. I relativi programmi sono comunicati e concordati con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4.
Il piano di riparto dei contributi, erogati annualmente ai Consigli scolastici distrettuali, per le spese di cui al precedente comma, viene determinato annualmente dalla Giunta regionale in base alla popolazione del precedente anno scolastico di ogni Distretto scolastico ed alla distanza chilometrica dei relativi plessi scolastici dalla sede del Consiglio regionale.
ARTICOLO 2
1.
Per far fronte all'onere di cui al precedente articolo è autorizzato per l'anno 1982 un ulteriore stanziamento di lire 20.000.000, in termini di competenza e di cassa, a carico del cap. 925 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
2.
Al relativo onere si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 6100 del bilancio regionale.
3.
Al bilancio pluriennale approvato con
legge regionale 25 maggio 1981, n. 16
sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In diminuzione
- Progetto 1.2.1.29
Anno 1982 L. 20.000.000,
Anno 1983 L. 20.000.000
In aumento
- Progetto 5.3.191.
Anno 1982 L. 20.000.000,
Anno 1983 L. 20.000.000