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Legge regionale 12 agosto 1982, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 12 Agosto 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 41 del 12 Agosto 1982 (1)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31 e 10 aprile 1975, n. 21.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 18/08/1982


ARTICOLO 1

1. L' articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 è sostituito dal seguente: " La Regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale ".

ARTICOLO 2

1. All' art. 2 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 , punto 4) sono soppresse le parole: " ed in particolare con Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione e con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento ". E'aggiunto, inoltre, il seguente comma: " L'Istituto, fermi restando gli scopi di cui al comma precedente, può svolgere ricerche ed attività culturali anche per conto di terzi ".

ARTICOLO 3

1. All' art. 6 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 , primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: " e dai proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi ".

ARTICOLO 4

1. All' art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 , le parole " Contributo all'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione " sono sostituite dalle seguenti: " Contributo all'Istituto per la storia contemporanea ".

ARTICOLO 5

1. All'art. 1 dell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1975, n. 21 , primo comma, le parole " Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione " sono sostituite dalle seguenti: " Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ".

ARTICOLO 6

1. All'art. 2 dell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1975, n. 21 , primo comma, punto 2, sono aggiunte le seguenti parole: " anche per conto terzi ".

ARTICOLO 7

1. All'art. 25, secondo comma, dell'allegato della legge regionale 10 aprile 1975, n. 21 , è aggiunto il seguente punto " i contributi per ricerche ed attività culturali commesse da Enti, associazioni e privati ".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 14 febbraio 1995, n. 6, art. 17, comma 1