ARTICOLO UNICO
1.
Le disposizioni di cui al
terzo comma, lett. c), primo capoverso, dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2
, si applicano anche ai dipendenti regionali che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme medesime.
2.
L'inquadramento nel terzo livello del ruolo unico regionale avviene, anche in soprannumero, alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della predetta
legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2
, ed ha decorrenza dal 1º febbraio 1981.
3.
L'onere per l'attuazione della presente legge - ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 - ammontante a lire 12 milioni, graverà sul cap. 280 del bilancio regionale degli esercizi dal 1982 in poi, dando atto che l'onere stesso, per gli anni 1982 e 1983, trova capienza nella previsione del bilancio pluriennale 1981/ 1983 al progetto 1.2.1.1. del primo settore.