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Legge regionale 24 agosto 1982, n. 42


LEGGE REGIONALE n.42 del 24 Agosto 1982 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 42 del 24 Agosto 1982 (1)
Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti ai sensi del DPR 616/ 77 e delle leggi 641/ 76, 386/ 74 e 349/ 77.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 01/09/1982


ARTICOLO UNICO

1. Le disposizioni di cui al terzo comma, lett. c), primo capoverso, dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , si applicano anche ai dipendenti regionali che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme medesime.

2. L'inquadramento nel terzo livello del ruolo unico regionale avviene, anche in soprannumero, alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della predetta legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , ed ha decorrenza dal 1º febbraio 1981.

3. L'onere per l'attuazione della presente legge - ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 - ammontante a lire 12 milioni, graverà sul cap. 280 del bilancio regionale degli esercizi dal 1982 in poi, dando atto che l'onere stesso, per gli anni 1982 e 1983, trova capienza nella previsione del bilancio pluriennale 1981/ 1983 al progetto 1.2.1.1. del primo settore.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. dd)