Art. 1
Disposizioni generali
1.
La presente legge disciplina la delega alle Province ed ai Comuni dell'Umbria delle funzioni amministrative regionali indicate nell'
art. 1, comma quinto, della legge 10 febbraio 1982, n. 38
, in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria regionale con esclusione delle autostrade, delle strade statali e militari.
Art. 2
Funzioni delegate
1.
Le funzioni amministrative regionali di cui al precedente art. 1 individuate:
1)
dalla
legge 10 febbraio 1982, n. 38
;
2)
dai decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 3 e 8 aprile 1982 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1982;
3)
dal decreto del Ministro dei trasporti in data 3 aprile 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; sono delegate:
a)
al Comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto e del veicolo eccezionale.
2.
Qualora detta circolazione interessi il territorio di due Comuni contigui, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune nel cui territorio si svolge la parte prevalente del trasporto;
b)
alla Provincia competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto, quando la circolazione interessa il territorio di più di due Comuni.
3.
Per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni e Province nell'ambito delle proprie competenze, limitatamente al solo territorio della Regione dell'Umbria, dovrà essere presentata domanda in carta legale, per ciascun veicolo, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 di cui al punto 2) - primo comma - del presente articolo.
4.
I Comuni e le Province rilasceranno l'autorizzazione di rispettiva competenza, dandone comunicazione agli enti proprietari della rimanente rete viaria regionale, statale e militare e ai concessionari delle autostrade, qualora interessati, osservando le prescrizioni e le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto interministeriale del 3 aprile 1982 e degli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale dell'8 aprile 1982, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1982.
Art. 3
Competenza della Giunta regionale
1.
Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale, la quale provvede ad impartire direttive per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate.
2.
Qualora l'ente delegato non adempia all'assolvimento delle funzioni attribuite, la Giunta si sostituisce nel compimento degli atti.