Atto abrogato
1. Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 37 , è soppresso. La distanza degli appostamenti è regolata dal testo del secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 .
Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37, comma 1