2.
Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni indicati all'
art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977- marzo 1978 e luglio - agosto 1978, il termine di cui al precedente comma è elevato a mesi ventiquattro.