ARTICOLO 1
1.
Per il perseguimento dei fini previsti dalla
legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
, la presente legge finanzia le iniziative regionali riguardanti:
a)
studi, indagini, ricerche e materiale tecnico di supporto finalizzati alle attività successivamente descritte;
b)
inventario dei vincoli di natura ambientale;
c)
censimento del patrimonio ambientale di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497
;
d)
piani per l'arredo urbano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 15 marzo 1982, n. 519.
ARTICOLO 2
1.
Lo stanziamento per l'attuazione della presente legge sarà annualmente determinato con le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
2.
Per l'anno 1982 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L. 45.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 5955 di cui alla
legge regionale 8 aprile 1980, n. 28
. L'importo è iscritto al cap. 5809, di nuova istituzione, denominato: " Spese per interventi concernenti la salvaguardia dei beni ambientali, attraverso studi, indagini, ricerche, acquisto di materiale tecnico, censimento dei vincoli di natura ambientale e del patrimonio ambientale" (Tit. I - Sez. 10 - rubr. 50 - cat. 4 - tipo 02 - settore 29).
3.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
Cap. 5809 Competenza L. 45.000.000, Cassa L. 45.000.000
In diminuzione
Cap. 5955 Competenza L. 45.000.000, Cassa L. 45.000.000