Art. 2
Ripartizione dei fondi
1.
Per l'assegnazione dei fondi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 vengono delegati i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico, ai quali i fondi sono attribuiti all'entrata in vigore della presente legge, nella seguente misura:
- lire 2.185.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;
- lire 856.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;
- lire 1.160.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Terni.
2.
I suddetti Enti delegati provvedono a ripartire l'importo di lire 4.202.500.000 in misura proporzionale rispetto agli acconti già erogati per il periodo 1 gennaio 1982- 31 ottobre 1982.
3.
I fondi di cui alla lett. b) del precedente art. 1 vengono assegnati ai Consorzi anzidetti sulla base dei parametri che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 4
Funzioni di indirizzo e coordinamento
1.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.
2.
Qualora gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.