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Legge regionale 20 dicembre 1982, n. 57


LEGGE REGIONALE n. 57 del 20 Dicembre 1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 57 del 20 Dicembre 1982
Ultima variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 73 del 20/12/1982


ARTICOLO 1

Variazioni.

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 sono apportate le variazioni indicate nelle tabb. A), B), C) allegate alla presente legge.

ARTICOLO 2

Ulteriori autorizzazioni di spesa.

1. Sono concesse, limitatamente all'anno 1982, ulteriori autorizzazioni di spesa nella misura e per le finalità previste dalle leggi statali e regionali indicate nella tab. D) allegata alla presente legge. All'onere relativo si fa fronte con le variazioni disposte con l'art. 1.

ARTICOLO 3

Fondo globale iscritto al cap. 9700.

1. Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 è ridotto di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa. Pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell'elenco n. 4 allegato al bilancio, al n. d'ordine 5 " Interventi per i beni culturali".

ARTICOLO 4

Rideterminazione dello stanziamento del cap. 931 dello stato di previsione della spesa.

1. In relazione al disposto di cui all' art. 15, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981 n. 66 , l'ammontare dello stanziamento di spesa determinato con l'art. 5, della legge di bilancio 7 aprile 1982, n. 17, a carico del cap. 931 " Spesa inerente alla gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario" è ridotto di lire 3.388.499.100 in termini di competenza e di lire 1.447.871.620 in termini di cassa.

ARTICOLO 5

Modifica ulteriore dell' art. 12 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17 .

1. Il secondo comma, dell'art. 12 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17 - come modificato con l' articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 38 - è così sostituito: " All'onere annuo di lire 3.150.000.000, previsto a decorrere dall'anno 1983, si farà fronte con quota degli stanziamenti che saranno iscritti ai capp. 6080 e 9790 della spesa dei bilanci regionali. L'onere a carico dell'esercizio 1983 è previsto nel progetto 1.4.1.1. del bilancio pluriennale annesso alla presente legge ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.