ARTICOLO 1
Variazioni.
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 sono apportate le variazioni indicate nelle tabb. A), B), C) allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
Ulteriori autorizzazioni di spesa.
1.
Sono concesse, limitatamente all'anno 1982, ulteriori autorizzazioni di spesa nella misura e per le finalità previste dalle leggi statali e regionali indicate nella tab. D) allegata alla presente legge. All'onere relativo si fa fronte con le variazioni disposte con l'art. 1.
ARTICOLO 3
Fondo globale iscritto al cap. 9700.
1.
Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 è ridotto di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa. Pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell'elenco n. 4 allegato al bilancio, al n. d'ordine 5 " Interventi per i beni culturali".
ARTICOLO 4
Rideterminazione dello stanziamento del cap. 931 dello stato di previsione della spesa.
1.
In relazione al disposto di cui all'
art. 15, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981 n. 66
, l'ammontare dello stanziamento di spesa determinato con l'art. 5, della legge di bilancio 7 aprile 1982, n. 17, a carico del cap. 931 " Spesa inerente alla gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario" è ridotto di lire 3.388.499.100 in termini di competenza e di lire 1.447.871.620 in termini di cassa.