Art. 1
1.
La tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Umbria - determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale con l'art. 21, II comma, della
legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
- è elevato al 110 per cento dal 1º gennaio 1983.
2.
Con decorrenza dalla stessa data la tassa regionale di circolazione stabilita dal precedente comma è ulteriormente incrementata del 5 per cento per i veicoli e gli autoscafi settoelencati:
1)
autoscafi da diporto ad uso privato;
2)
autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;
3)
rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;
4)
motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.