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Legge regionale , n.23


LEGGE REGIONALE n.23 del

Date di vigenza

16/07/1983 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Luglio 1983 , n. 23
Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978 n. 23, modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983 e reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1982.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 15/07/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'avanzo finanziario dell'esercizio 1982 è accertato in lire 225.216.298.194.

2. E' accertato in lire 223.109.607.692 l'ammontare dei fondi da reiscrivire nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1982, a norma dell' art. 53, quarto e quinto comma , della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , modificata ed integrata con la legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 .

3. E' approvata la tabella n. 1 allegata alla presente legge, relativa ai fondi di cui al primo comma , depurati delle somme già reiscritte sul bilancio dell'esercizio 1983 per complessive lire 29.479.749.000 con l' art. 9 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 10 .

4. E' accertato il lire 950.000.000 l'ammontare delle disponibilità provenienti dai fondi globali del bilancio 1982 per la copertura di spese inerenti a provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1982, in relazione al disposto di cui all'articolo 26 - quinto comma - della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

5. E' accertato in lire 1.156.690.502 l'importo disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1982, al cui impiego sarà provveduto con separate leggi.

ARTICOLO 2

1. L'importo della spesa autorizzata con l' art. 28, primo comma, n. 2 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 - come modificato con l' art. 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 36 è ridotto da lire 12.793.715.080 a lire 12.729.900.607.

2. L'importo della spesa autorizzata con l' art. 28, primo comma, n. 1, della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24 - come modificato con l' art. 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 36 - è aumentato da lire 10.506.284.920 a lire 10.570.099.393.

ARTICOLO 3

1. Per gli effetti di cui all'at. 22 - terzo comma - della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la tabella n. 2 allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1982 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1983 e di cui al precedente art. 1, secondo comma .

ARTICOLO 4

1. Gli stanziamenti di spesa correlati ai finanziamenti statali di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e non utilizzati entro il decorso esercizio, sono reiscritti nel bilancio dell'anno 1983 nei capitoli e per gli importi di cui alla tabella n. 3 annessa alla presente legge.

ARTICOLO 5

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/ 1985 sono apportate le varizaioni indicate alle tabelle 4) e 5) allegate alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 luglio 1983

Marri