ARTICOLO 1
1.
L'avanzo finanziario dell'esercizio 1982 è accertato in lire 225.216.298.194.
2.
E' accertato in lire 223.109.607.692 l'ammontare dei fondi da reiscrivire nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1982, a norma dell'
art. 53, quarto
e
quinto comma
, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
, modificata ed integrata con la
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
.
3.
E' approvata la tabella n. 1 allegata alla presente legge, relativa ai fondi di cui al
primo comma
, depurati delle somme già reiscritte sul bilancio dell'esercizio 1983 per complessive lire 29.479.749.000 con l'
art. 9 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 10
.
4.
E' accertato il lire 950.000.000 l'ammontare delle disponibilità provenienti dai fondi globali del bilancio 1982 per la copertura di spese inerenti a provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1982, in relazione al disposto di cui all'articolo 26 - quinto comma - della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
5.
E' accertato in lire 1.156.690.502 l'importo disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1982, al cui impiego sarà provveduto con separate leggi.
ARTICOLO 3
1.
Per gli effetti di cui all'at. 22 - terzo comma - della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la tabella n. 2 allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1982 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1983 e di cui al
precedente art. 1, secondo comma
.
ARTICOLO 4
1.
Gli stanziamenti di spesa correlati ai finanziamenti statali di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 984
e non utilizzati entro il decorso esercizio, sono reiscritti nel bilancio dell'anno 1983 nei capitoli e per gli importi di cui alla tabella n. 3 annessa alla presente legge.
ARTICOLO 5
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/ 1985 sono apportate le varizaioni indicate alle tabelle 4) e 5) allegate alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.