link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale , n.28


LEGGE REGIONALE n.28 del

Date di vigenza

04/08/1983 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Luglio 1983, n. 28
Ulteriore modificazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61 , recante: "Interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge 319/ 1976 , e della legge regionale 9/ 1979 , in attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre 1979 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 20/07/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L' art. 4 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61 è sostituito dal seguente:
 
" 1. La formale concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319 , erogando il 50 per cento del contributo assegnato dopo l'inizio dei lavori e l'invio della documentazione relativa, stabilita dalla stessa Giunta regionale; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale.
 
2. A richiesta dei comuni e dei loro Consorzi, per gli impianti di fognatura e di depurazione di loro competenza ammessi ai benefici della presente legge, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi, approvata dall'Ente richiedente e illustrante anche le spese effettuate, dalla quale risulti che lo stato di esecuzione dell'opera non è inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'atto della concessione del beneficio.
 
3. A richiesta delle imprese agricole od industriali, per gli impianti di depurazione ammessi ai benefici della presente legge il cui costo finale preventivato superi l'importo ammesso a contributo e comunque sia superiore a lire 300 milioni, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi e illustrante le spese effettuate, nonchè di idonea garanzia fidejussoria nelle forme previste per gli appalti delle opere pubbliche.
 
4. Nelle ipotesi previste ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il restante contributo a saldo pari al 10 per cento, verrà erogato ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 luglio 1983

MARRI