ARTICOLO UNICO
1.
L'
art. 4 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61
è sostituito dal seguente:
"
1. La formale concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della
legge 10 maggio 1976, n. 319
, erogando il 50 per cento del contributo assegnato dopo l'inizio dei lavori e l'invio della documentazione relativa, stabilita dalla stessa Giunta regionale; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale.
2. A richiesta dei comuni e dei loro Consorzi, per gli impianti di fognatura e di depurazione di loro competenza ammessi ai benefici della presente legge, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi, approvata dall'Ente richiedente e illustrante anche le spese effettuate, dalla quale risulti che lo stato di esecuzione dell'opera non è inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'atto della concessione del beneficio.
3. A richiesta delle imprese agricole od industriali, per gli impianti di depurazione ammessi ai benefici della presente legge il cui costo finale preventivato superi l'importo ammesso a contributo e comunque sia superiore a lire 300 milioni, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi e illustrante le spese effettuate, nonchè di idonea garanzia fidejussoria nelle forme previste per gli appalti delle opere pubbliche.
4. Nelle ipotesi previste ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il restante contributo a saldo pari al 10 per cento, verrà erogato ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale
".