ARTICOLO 1
1.
Al fine di celebrare i valori della Resistenza e di mantenere vivo nel ricordo delle popolazioni il contributo dei partigiani umbri, la Regione promuove la realizzazione di un monumento al Partigiano.
2.
Il monumento verrà collocato nel comune di Pietralunga, quale comune umbro decorato per la lotta di liberazione.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 60 milioni in termini di competenza, con iscrizione al cap. 6791 - di nuova iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - denominato: " Spesa per la realizzazione di un monumento al Partigiano umbro" (titolo 2 - sez. 6 - rubr. 12 - cat. 1 - tipo 1.1 - sett. 6).
2.
All'onere suddetto si fa fronte con quota dell'avanzo di amministrazione accertata alla chiusura dell'esercizio 1982.
3.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1983 sono apportate, in conseguenza, le seguenti variazioni:
Parte entrata - In aumento -
Cap. 1 - Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente: L. 60.000.000;
Parte spesa - In aumento
- Cap. 6791 - Spesa per la realizzazione del monumento al partigiano umbro: L. 60.000.000.
4.
La spesa di cui al
primo comma
è iscritta nel bilancio pluriennale 1983/ 85 al settore n. 6, programma n. 6.12, progetto di nuova istituzione n. 6.12.3.01 denominato: " Realizzazione del monumento al partigiano umbro".